AS 2000 2619
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statisti- che federali è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 431.012.1
2000-2024 2619
Esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2000
Allegato
Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada Disposizioni speciali: Rilevazione complementare: trasporto merci alla frontiera svizzera (esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale)
Ufficio federale della pianificazione del territorio, Impianti di trasporto turistici in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto internazionale di merci su strada Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Servizio per lo studio dei trasporti, Microcensimento trasporti Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Servizio per lo studio dei trasporti, Rilevazione periodica delle distanze percorse Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale
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