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AS 2000 2619

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statisti- che federali è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 431.012.1

2000-2024 2619

Esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2000

Allegato

Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada Disposizioni speciali: Rilevazione complementare: trasporto merci alla frontiera svizzera (esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale)

Ufficio federale della pianificazione del territorio, Impianti di trasporto turistici in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto internazionale di merci su strada Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Servizio per lo studio dei trasporti, Microcensimento trasporti Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Servizio per lo studio dei trasporti, Rilevazione periodica delle distanze percorse Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

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