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AS 2000 2625

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli allegati 1-3 dell’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stra- nieri sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000 e vale fino all’entrata in vigore dell’accordo, del 21 giugno 19992, tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, ma non oltre il 31 ottobre 2001.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1 (art. 14 e 15)

1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 17 000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000 Zurigo 2115 Sciaffusa 147 Berna 1414 Appenzello Esterno 129 Lucerna 609 Appenzello Interno 35 Uri 69 San Gallo 641 Svitto 213 Grigioni 416 Obvaldo 69 Argovia 744 Nidvaldo 59 Turgovia 351 Glarona 106 Ticino 454 Zugo 177 Vaud 994 Friburgo 377 Vallese 448 Soletta 361 Neuchâtel 360 Basilea Città 463 Ginevra 748 Basilea Campagna 386 Giura 115

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 5000

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 19993 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti possono continuare a essere utilizzati.

3 RU 1999 3139

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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2000

Allegato 2 (art. 18 e 19)

1 L’effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000; tale effettivo non dovrà mai essere superato. 2 I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140 000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000 Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000 per i Cantoni: Zurigo 7526 Sciaffusa 385 Berna 9392 Appenzello Esterno 543 Lucerna 3849 Appenzello Interno 287 Uri 860 San Gallo 3 469 Svitto 1626 Grigioni 12 877 Obvaldo 1194 Argovia 2 722 Nidvaldo 653 Turgovia 1 767 Glarona 576 Ticino 4 472 Zugo 781 Vaud 6 964 Friburgo 2206 Vallese 8 879 Soletta 1127 Neuchâtel 1 041 Basilea Città 1173 Ginevra 3 843 Basilea Campagna 1217 Giura 571

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000 Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

3 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

4 I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre 2000 vanno computati sui contingenti del 2000/2001, anche se le richieste sono state presentate e trattate prima di tale data.

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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2000

Allegato 3 (art. 20 e 21)

1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 18 000:

a. Contingenti a disposizione dei Cantoni: 11 000 Zurigo 1939 Sciaffusa 134 Berna 1314 Appenzello Esterno 118 Lucerna 567 Appenzello Interno 33 Uri 64 San Gallo 585 Svitto 197 Grigioni 382 Obvaldo 64 Argovia 680 Nidvaldo 55 Turgovia 321 Glarona 98 Ticino 412 Zugo 165 Vaud 909 Friburgo 351 Vallese 410 Soletta 330 Neuchâtel 329 Basilea Città 421 Ginevra 681 Basilea Campagna 336 Giura 105

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 7000

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

3 I contingenti stabiliti con la modifica del 20 ottobre 19994 dell’ordinanza del Con- siglio federale, ma non ancora esauriti non possono più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 2000.

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4 RU 1999 3139

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