AS 2000 2635
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita 1 Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo antici- pato della rendita d’invalidità.
2 Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS 2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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