AS 2000 2637
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 3 Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 8bis dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente i 65 anni e le rimu- nerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono appli- cabili.
Art. 20 cpv. 2 2 Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 19 OAVS3 concernenti i contri- buti dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente dopo i 65 anni e le rimu- nerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono appli- cabili.
Art. 22 L’assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell’assicurazione per l’invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d’integrazione nonché per eseguire e coordi- nare i provvedimenti d’integrazione professionale.
Art. 32 cpv. 2