AS 2000 2639
Ordinanza concernente l'allevamento di animali
Ordinanza concernente l’allevamento di animali
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modifi- cata come segue:
Art. 12a Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes 1 Il contributo federale destinato alla conservazione della razza delle Franches Mon- tagnes ammonta al massimo a 580 000 franchi.
3 Il contributo federale ammonta al massimo a 200 franchi per giumenta.
4 Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell’anno di contribuzione, da un puledro registrato e identificato che discende da uno stallone iscritto nell’albero genealogico della razza delle Fran- ches Montagnes. 5 La data d’identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determi- nante per il diritto ai contributi. 6 Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell’allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.
Art. 24 Permesso generale d’importazione 1 Per l’importazione di animali nonché di sperma di toro delle voci di tariffa 0101, 0102, 0103, 0104 e 0511 della tariffa doganale2 è necessario un permesso generale d’importazione 2 L’importazione di animali considerati come masserizie in trasloco, dote o patrimo- nio ereditario è esente da permesso.
Art. 25 cpv. 1, 3 e 3 bis
1 Abrogato
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Allevamento di animali RU 2000
3 Le quote del contingente doganale di equini, suini, ovini e caprini nonché di sper- ma di toro sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’Ufficio federale (procedura dei contingenti a dogana). 3bis I contingenti doganali parziali degli animali della specie bovina sono messi all’asta.
Art. 26 titolo e cpv. 2 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini ai fini dell’allevamento 2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’ali- quota di dazio del contingente fino a 14 giorni d’età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono da madri importate.
Art. 27 cpv. 1 lett. b 1 Nei limiti delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto:
b. giumente iscritte nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta del Paese d’origine per le quali è provato che esse sono già state utilizzate per l’allevamento, ossia hanno discendenti oppure è provato che, al momento del passaggio del confine, sono gravide da almeno tre mesi di uno stallone riconosciuto ai fini dell’allevamento nel Paese d’origine.
Art. 27a Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina 1 Il 70 per cento dei contingenti doganali parziali è messo all’asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo pr edetto.
2 La quota del contingente doganale può ammontare per offerente al massimo al 20
per cento del contingente parziale in questione. 3 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d’età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono dalla madre importata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allevamento di animali RU 2000
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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