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AS 2000 2648

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

del 2 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Myanmar. 2 Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna o a fini terro- ristici, a destinazione del Myanmar. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicem- bre 1996 2 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti 1 Gli averi appartenenti ai membri di alto livello del Governo, dell’esercito e delle forze di sicurezza del Myanmar, elencati nell’allegato 2, e delle loro famiglie sono bloccati. 2 È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli diret- tamente o indirettamente a loro disposizione. 3 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Segreta- riato di Stato dell’economia (Seco) si pronuncia su queste eccezioni dopo aver con- sultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Amministrazione federale delle finanze (AFF).

Art. 3 Dichiarazione obbligatoria 1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichia- rarli senza indugio al Seco. 2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.

RS 946.208.2

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

Art. 4 Entrata in Svizzera e transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito sono vietati ai membri di alto livello del governo, dell’esercito e delle forze di sicurezza del Myanmar, elencati nell’allegato 2, e alle loro famiglie. 2 L’Ufficio federale degli stranieri può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate o per tutelare interessi svizzeri.

Art. 5 Definizioni Nella presente ordinanza si intendono per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- noscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbli- gazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è pu- nito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

3 Il tentativo è punibile.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

5 La legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo è applica- bile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all’articolo 1 nonché i veicoli o altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di

quelle della legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico o della legge del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alla dichiarazione obbligato- ria di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.

3 RS 313.0 4 RS 631.0 5 RS 514.51 6 RS 946.202

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

Art. 7 Collaborazione con le autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari. A tale scopo possono fornire loro informa- zioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazio- ne e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli ele- menti costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le infor- mazioni desiderate.

Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente: a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al persegui- mento di reati nel proprio Paese; b. è vincolato dal segreto d’ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giusti- zia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a ter- zi; e e. garantisce la reciprocità. 2 La legge del 20 marzo 19817 sull’assistenza in materia penale (AIMP) rimane sal- va. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti mone- tari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Art. 9 Utilizzazione delle informazioni 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecu- zione della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che esse apportino chiarimenti in questo procedimento.

7 RS 351.1

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il DFAE e il Diparti- mento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati 1 e 2 e prorogare la validità della presente ordinanza per un periodo limitato.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000 e ha effetto sino al 3 ottobre 2002.

2 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna o a fini terroristici di cui sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione

1. Elmetti con protezione balistica, elmetti antirissa, scudi antirissa e scudi ba- listici; loro componenti appositamente progettate

2. Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali

3. Proiettori con regolatori di potenza

4. Materiale da costruzione con protezione balistica

5. Coltelli da caccia

6. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da

caccia

7. Attrezzature per caricare a mano i proiettili

8. Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni

9. Rivelatori ottici a stato solido

10. Tubi amplificatori d’immagine

11. Strumenti di puntamento per armi da fuoco

12. Armi a canna liscia e relative munizioni – tranne quelle specificamente pro-

gettate per usi militari – e loro componenti appositamente progettate, salvo: – le pistole per il lancio di razzi di segnalazione; e – i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili indu- striali o come storditori senza crudeltà per gli animali

13. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco; loro componenti e

accessori appositamente progettati o modificati

14. Bombe e bombe a mano – tranne quelle progettate specificamente per usi

militari – e loro componenti appositamente progettate

15. Tenute di protezione – tranne quelle prodotte secondo norme o specificazio-

ni militari – e loro componenti appositamente progettate 16. Qualsiasi veicolo utilitario a quattro ruote motrici che possa essere utilizzato come fuoristrada e abbia una protezione balistica, di serie o aggiunta; arma- ture profilate per detti veicoli

17. Idranti e loro componenti appositamente progettate o modificate

18. Veicoli muniti di idranti

19. Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde re- spingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modifi- cate a tale scopo

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20. Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositi- vi antirissa; loro componenti appositamente progettate

21. Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per

immobilizzare gli esseri umani, eccetto: – le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i

240 mm in posizione chiusa

22. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di

autodifesa mediante sostanze paralizzanti (quali i gas lacrimogeni o i gas ir- ritanti); loro componenti appositamente progettate

23. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di

autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili a proiettili di gomma e i fu- cili a proiettili elettrici (taser); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo

24. Apparecchiature elettroniche per l’individuazione degli esplosivi nascosti e

loro componenti appositamente progettate, tranne: – gli apparecchi d’ispezione televisivi o a raggi x

25. Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente pro-

gettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi arti- gianali; loro componenti appositamente progettate

26. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni

con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i de- tonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le loro componenti appositamente progettate, tranne: – quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico con- sistente nell’azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o di- spositivi non destinati a provocare esplosioni (p. es. i dispositivi per gonfiare gli airbag e i protettori di sovratensione degli attuatori di sprinkler antincendio)

27. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l’eliminazione degli

ordigni esplosivi, tranne: – le custodie delle bombe e – i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplo- sivi di fabbricazione artigianale 28. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi- che, amplificatori d’immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi

29. Carica esplosiva a taglio lineare

30. Esplosivi e sostanze collegate, come segue:

– amatolo – nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto) – nitroglicole – tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

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– cloruro di picrile – trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) – 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

31. Software specificamente progettato per gli equipaggiamenti elencati e tec-

nologia necessaria

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

Elenco delle persone interessate dai provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

1. Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC):

Comandante in capo dell’esercito Presidente, anche primo ministro Generale Than Shwe e ministro della difesa (2.2.1933, Kyaukse) Generale Maung Aye Vicepresidente (25.12.1937, Kon Balu) Tenente generale Khin Nyunt Primo segretario (11.10.1939, Kyauktan) Tenente generale Tin Oo Secondo segretario (13.5.1933) Tenente generale Win Myint Terzo segretario Contrammiraglio Nyunt Thein Comandante in capo della marina Generale di brigata Kyaw Than Comandante in capo delle forze aeree (14.6.1941, Bago) Maggiore generale Aung Htwe Comandante regione Ovest Maggiore generale Ye Myint Comandante regione centrale Maggiore generale Khin Maung Than Comandante Yangon Tenente generale Kyaw Win Comandante Nord Maggiore generale Thein Sein Comandante regione del Triangolo Maggiore generale Thura Thiha Thura Sit Maung Comandante regione costiera Generale di brigata Thura Shwe Mann Comandante regione Sud-Ovest Generale di brigata Myint Aung Comandante regione Sud-Est (10.2.1932) Generale di brigata Maung Bo Comandante regione Est Generale di brigata Thiha Thura Tin Aung Myint Oo Comandante regione Nord-Est Generale di brigata Soe Win Comandante regione Nord-Ovest Generale di brigata Tin Aye Comandante regione Sud

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2. Ex membri dello SLORC (gruppo consultivo):

Tenente generale Phone Myint (5.1.1931) Tenente generale Aung Ye Kyaw (12.12.1930) Tenente generale Sein Aung (11.11.1931) Tenente generale Chit Swe (18.1.1932) Tenente generale Mya Thin (31.12.1931) Tenente generale Kyaw Ba (7.6.1932) Tenente generale Tun Kyi (1.5.1938) Tenente generale Myo Nyunt (30.9.1930) Tenente generale Maung Thint (25.8.1932) Tenente generale Aye Thoung (13.3.1930) Tenente generale Kyaw Min (22.6.1932, Hanlada) Tenente generale Maung Hla Maggiore generale Soe Myint Tenente generale Mying Aung

3. Comandanti regionali supplenti:

Generale di brigata Aung Thein (regione Ovest) Colonnello Nay Win (regione centrale) Colonnello Hsan Hsint (Rangoon) Colonnello Myint Swe (regione del Triangolo) Generale di brigata Tin Latt (regione costiera) Colonnello Tint Swe (regione Sud-Ovest) Generale di brigata Aung Thein (regione Sud-Est) Generale di brigata Myint Thein (regione Est) Generale di brigata San Thein (regione Nord-Est) Generale di brigata Soe Myint (regione Nord-Ovest) Generale di brigata Thura Maung Nyi (regione Sud)

4. Altri comandanti, responsabili per gli Stati/le Province:

Colonnello Thein Kyaing Provincia Magwe Colonnello Aung Thwin Stato Chin Colonnello Saw Khin Soe Stato Karen Colonnello Kyaw Win Stato Kayah

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5. Ex militari d’alto rango:

Colonnello Thein Lwin Ex comandante territoriale Colonnello Aye Myint Kyu Ex comandante regionale supplente Generale di brigata Pyay Sone Ex comandante regionale

6. Ministri:

Viceammiraglio Maung Maung Vice primo ministro Khin (23.11.1929) Tenente generale Tin Tun Vice primo ministro (28.3.1930) Tenente generale Tin Hla Vice primo ministro, ministro degli affari militari Maggiore generale Nyunt Tin Ministro dell’agricoltura e l’irrigazione U Aung Thaung Ministro dell’industria I Maggiore generale Hla Myint Swe Ministro dei trasporti U Win Aung Ministro degli affari esteri (28.2.1944, Dawei) U Soe Tha Ministro della pianificazione statale e dello sviluppo economico Viceammiraglio Tin Aye Ministro del lavoro U Aung San Ministro delle cooperative U Pan Aung Ministro dei trasporti ferroviari Generale di brigata Lun Thi Ministro dell’energia U Than Aung Ministro dell’istruzione Maggiore generale Ket Sein Ministro della sanità Generale di brigata Pyi Zon (Sone) Ministro del commercio Maggiore generale Saw Lwin Ministro dell’albergheria e del turismo (1939) Generale di brigata Win Tin Ministro delle telecomunicazioni, delle poste e dei telegrafi (1935, Moulmein) U Khin Maung Thein Ministro delle finanze e delle contribuzioni 11.11.1934, Mandalay) U Aung Khin Ministro delle questioni religiose Maggiore generale Saw Tun Ministro dell’edilizia U Thaung Ministro della scienza e della tecnica U Win Sein Ministro della cultura (10.10.1940, Kyaukky)

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U Saw Tun Ministro dell’immigrazione e della popolazione Maggiore generale Kyi Aung Ministro dell’informazione Colonnello Thein Nyunt Ministro del progresso nelle zone frontaliere, delle etnie nazionali e dello sviluppo Maggiore generale Tin Htut Ministro dell’elettricità Generale di brigata Thura Aye Myint Ministro dello sport U Aung Phone Ministro dell’economia forestale Colonnello Tin Hlaing Ministro dell’interno Generale di brigata Ohn Myint Ministro dell’industria mineraria Maggiore generale Sein Htwa Ministro delle questioni sociali, dell’assistenza sociale e del ripopolamento Generale di brigata Maung Ministero dell’allevamento di bestiame e Maung Thein della pesca Tenente generale Min Thein Ministro nell’ufficio del presidente del SPDC Generale di brigata Lun Maung Ministro nel gabinetto del primo ministro Maggiore generale Tin Ngwe Ministro nel gabinetto del primo ministro Generale di brigata David Abel Ministro nell’ufficio del presidente del SPDC (28.2.1935, Mamyo) Maggiore generale Saw Lwin Ministro dell’industria II (1939)

7. Altri funzionari nel settore del turismo:

Generale di brigata Aye Myint Kyu Ministro supplente dell’albergheria e del turismo U Aung (Ohn) Myint Capoufficio del ministro dell’albergheria e del turismo Tenente colonnello Khin Direttore generale nel ministero Maung Latt dell’albergheria e del turismo U Naing Bwa Direttore generale supplente nel ministero dell’albergheria e del turismo

8. Altri ufficiali d’alto rango nel Ministero della difesa:

Capitano di vascello Kyi Min Capo dello stato maggiore della marina Generale di brigata Myint Swe Capo dello stato maggiore delle forze aeree Maggiore generale Tin Ngwe Generale nell’ufficio delle risorse personali

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

Generale di brigata Thein Soe Capo della giustizia militare Generale di brigata Lun Maung Ispettore generale Generale di brigata Khin Pubbliche relazioni e guerra psicologica Aung Myint Generale di brigata Win Hlaing Acquisti Colonnello Than Htay Rifornimento e trasporto Generale di brigata Khi Win Artiglieria e truppe corazzate Generale di brigata Aung Myint Telecomunicazioni Generale di brigata Chit Than Equipaggiamento Generale di brigata Khin Industria dell’armamento Maung Win Colonnello Saw Hla Capo della polizia militare Generale di brigata Aung Kyi Istruzione militare Generale di brigata Maung Nyo Aiutante generale supplente Generale di brigata Kyaw Win Quartiermastro generale supplente Colonnello Khin Maung Sann Colonnello nell’ufficio delle risorse personali

9. Membri della Direzione dei servizi d’informazione militare (DDSI):

Generale di brigata Kyaw Win Direttore supplente Tenente colonnello Sann Pwint Direttore supplente Tenente colonnello Maung Than Direttore supplente Tenente colonnello Tin Hla Direttore supplente Tenente colonnello Nyan Lin Direttore supplente Tenente colonnello Myint Aung Kyaw Direttore supplente Tenente colonnello Ko Ko Maung Direttore supplente Maggiore Myo Lwin Direttore supplente Comandante Ngwe Tun Responsabile del servizio di collegamento, DDSI Maggiore Myo Khins Sostituto del responsabile del servizio di collegamento, DDSI Capitano Soe Than Ufficiale di collegamento, DDSI Tenente Htin Aung Kyaw Ufficiale di collegamento, DDSI Capitano Moe Kyaw Ufficiale di collegamento, DDSI

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Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2000

10. Ufficio di studi strategici (OSS):

Colonnello Thein Swe Capodivisione Colonnello Kyaw Thein Capodivisione Colonnello San Maung Capodivisione Colonnello Than Tun Capodivisione Colonnello Than Aye Capodivisione Tenente colonnello Tin Oo Ufficiale di stato maggiore generale Tenente colonnello Hla Min Ufficiale di stato maggiore generale Tenente colonnello Si Thu Ufficiale di stato maggiore generale Tenente colonnello Than Aung Ufficiale di stato maggiore generale Tenente colonnello Min Lwin Ufficiale di stato maggiore generale

11. Ex membri del Governo:

Tenente generale Thein Win Ex ministro dei trasporti (1937) Generale di brigata Myo Thant Ex ministro nel gabinetto del primo ministro U Kyin Maung Yin Ex ministro nel gabinetto del vice primo ministro (9.4.1931) U Ohn Gyaw Ex ministro degli affari esteri (3.3.1932) Maggiore generale Kyaw Than Ex ministro del commercio Generale di brigata Sein Win Ex ministro dello sport U Than Shwe Ex ministro nel gabinetto del primo ministro (14.12.1936) Generale di brigata Maung Maung Ex ministro nell’ufficio del presidente del SPDC

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