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AS 2000 2671

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina

I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione del- l’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere è modificata come segue:

Allegato, cifre 12 e 13

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb o della LPN

Organizzazioni legittimate a ricorrere legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb5 ai sensi della LPN6

12. Fondazione per la pratica della protezione X X

dell’ambiente in Svizzera

13. Fondazione svizzera per la tutela X X

del paesaggio (FP)

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2000.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 814.076

2000-2017 2671

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