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AS 2000 2675

Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 16 ottobre 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costan- za è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 e 6-9 2 Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del com- plesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare in quanto tali . 6 Prima del 1° giugno e dal 1° al 15 ottobre le reti non possono essere posate prima delle ore 15.00, e dal 1° giugno al 30 settembre non prima delle ore 17.00. 7 Nel periodo che va dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 24 settembre non possono essere posate simultaneamente più di tre reti per ogni patente e nel pe- riodo che va dalle ore 12.00 del 25 settembre alle ore 12.00 del 15 ottobre non più di due reti simultaneamente. Le reti devono essere riunite in un complesso. 8 Dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 20 luglio si possono impiegare due reti con una magliatura di almeno 44 mm e, in deroga al capoverso 1, una rete con una magliatura di almeno 40 mm. 9 In deroga ai capoversi 1, 3 e 8 si possono impiegare due reti con una magliatura di almeno 40 mm e una rete con una magliatura di almeno 44 mm nelle sei notti di pe- sca precedenti il Venerdì Santo.

Art. 11 cpv. 3 e 7 3 I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gen- naio alle ore 12.00 del 31 marzo; tale disposizione è sospesa nel periodo in cui possono essere impiegati complessi di reti flottanti libere giusta l’articolo 10 capoverso 9.

7 Abrogato

Art. 23 cpv.3 3 La rete da coregone (Sandflechen) deve essere ancorata ad ambo le estremità, in modo che l’estremità in direzione della riva si trovi ad una profondità di 10 m al massimo. Non è ammesso l’uso di corde flottanti e di reti in multifilo.

1 RS 923.31

2000-1785 2675

Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O RU 2000

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

16 ottobre 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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