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AS 2000 268

Ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera

Ordinanza sulla biblioteca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Biblioteca nazionale, OBNS)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 sulla Biblioteca nazionale è modificata come se- gue:

Art. 1 cpv. 2 2 La Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) comprende la Biblioteca, l’Archivio svizzero di letteratura e la Collezione grafica. Tutte le collezioni e le in- frastrutture non attribuite all’Archivio svizzero di letteratura o alla Collezione grafi- ca costituiscono insieme la Biblioteca (collezione generale).

Art. 10a Competenze della direzione La direzione della Biblioteca nazionale rilascia istruzioni per l’utilizzazione delle sue collezioni e infrastrutture; le rende note al pubblico in modo adeguato.

Art. 14a Responsabilità e multe 1 Chiunque provoca danni alle collezioni o alle infrastrutture della Biblioteca nazio- nale è tenuto al risarcimento completo; in caso di perdita risponde anche delle spese derivanti dalla sostituzione. 2 Le persone che infrangono le istruzioni possono essere punite dalla direzione della Biblioteca nazionale con una multa da 50 a 500 franchi ed inoltre escluse dalle pre- stazioni della Biblioteca nazionale per al massimo tre anni.

1 RS 432.211

268 1999-6213

Ordinanza sulla Biblioteca nazionale RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1o marzo 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin