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AS 2000 2685

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Modifica del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:

I La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modifi- cata come segue:

Ingresso visto l’articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...

Art. 66 cpv. 1 1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull’AVS4 concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la con- tabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di compensazio- ne e il numero d’assicurato.

Art. 66a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di rendite AI e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;

3 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 831.10

1999-5674 2685

Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2000

b. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno

19595 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’arti-

colo 24 di tale legge.

2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge sull’AVS6.

Art. 66b Procedura di richiamo 1 L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS7) tiene un registro dei benefi- ciari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni. 2 Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente posso- no accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenziona- ti, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente leg- ge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

13 ottobre 2000 Cancelleria federale

5 RS 661 6 RS 831.10 7 RS 831.10 8 FF 2000 3160

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