AS 2000 2689
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale e l’articolo 11 delle disposizioni transitorie della medesima3, ...
Art. 85a Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; d. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; e. allestire statistiche.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della C o- stituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1999-5686 2689
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2000
Art. 85b Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale. 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
Art. 86 Obbligo del segreto Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorve- gliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 86a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti in- debiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della leg- ge federale dell’11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento; e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale.
4 RS 281.1
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2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli ob- blighi conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli artico- li 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale; e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine. 3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre
19657 sull’imposta preventiva.
4 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge posso- no essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 5 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione
della persona interessata. 8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 87 Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei di- stretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
5 RS 642.11 6 RS 431.01 7 RS 642.21
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a. controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro; b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; c. prevenire versamenti indebiti; d. fissare e riscuotere i contributi; e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
8 FF 2000 3164
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