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AS 2000 2696

Ordinanza 01 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi

Ordinanza 01 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

dell’8 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge fe- derale del 19 giugno 1992 1 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente dell’1,92 per cento; b. le rendite assegnate nel 1999 dell’1,50 per cento.

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente del 3,16 per cento; b. le rendite assegnate nel 1999 dell’1,98 per cento.

Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’artico- lo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 1993 2 sull’assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menoma- zione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM3 è appli- cabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1999, calcolato sul precedente importo annuo di 30 618 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decor- rere dal 1° gennaio 2001.

RS 833.2

2696 2000-2152

Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2000

Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 1967 punti (giugno 1939 = 100). 2 Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo di 107,7 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indetermi- nata.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza AM dell’11 novembre 1998 4 concernente l’adeguamento è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capover-

so 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 125 634 fran- chi. Art. 26 cpv. 1 primo periodo

1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione

dell’integrità ammonta a 31 586 franchi. ...

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1998 2680 5 RS 833.11