AS 2000 2698
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 2 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio fede- rale dell’agricoltura, comprese le stazioni federali di ricerca, (Ufficio federale) per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale sull’agricoltura e dei relativi atti normativi d’esecuzione.
Art. 2 Deroghe al campo di applicazione 1 Gli emolumenti riscossi nell’ambito della procedura di opposizione, di arbitrato e di ricorso dell’Ufficio federale sono retti dall’ordinanza del 10 settembre 19693 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Le aliquote delle tasse concernenti lo scarico di importazioni di prodotti agricoli effettuate per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono discipli- nate nell’allegato 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 concernente l’importazione di prodotti agricoli. 3 La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di servizio per terzi che intendano utilizzarne i risultati a scopi commerciali. Per siffatte prestazioni è conve- nuta una retribuzione fondata sul principio della copertura totale dei costi e adeguata alle condizioni del mercato.
RS 910.11
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Art. 3 Obbligo di pagare le tasse 1 È tenuto a pagare una tassa chi sollecita o occasiona una prestazione o una deci- sione secondo l’articolo 1. Gli esborsi sono calcolati a parte; di regola, tuttavia, essi sono riscossi assieme alla tassa. 2 Se la tassa per una prestazione o una decisione è dovuta da più persone, esse ne rispondono solidalmente.
Art. 4 Esenzione dalla tassa 1 Le autorità o, in caso di reciprocità, le istituzioni della Confederazione, dei Canto- ni e dei Comuni sono esentate da qualsiasi tassa e esborso se la prestazione o la de- cisione riguarda loro stesse. 2 Per le prestazioni e le decisioni dell’Ufficio federale in materia di aiuti finanziari o indennità non vengono riscosse tasse.
Art. 5 Calcolo delle tasse 1 Le tasse per le prestazioni di servizio e le decisioni sono calcolate secondo il tem- po impiegato applicando una tariffa oraria di 90 a 200 franchi, per quanto la loro aliquota non sia fissata nell’allegato. 2 Se le prestazioni di servizio e le decisioni per le quali è fissata un’aliquota nell’al- legato necessitano lavori amministrativi insoliti, le tasse sono calcolate secondo il tempo impiegato. 3 Il Dipartimento federale dell’economia è competente per completare o sopprimere le tasse che figurano nell’allegato o modificarne le aliquote.
Art. 6 Supplemento di tassa Per prestazioni di servizio e decisioni eseguite d’urgenza su richiesta o fuori delle ore normali di lavoro, l’Ufficio federale può riscuotere supplementi fino a concor- renza del 50 per cento della tassa.
Art. 7 Esborsi Sono considerate esborsi le spese supplementari concernenti una determinata presta- zione o decisione: a. i porti e le spese di comunicazione (tasse telefoniche, di telefax o di posta elettronica ecc.); b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese per lavori eseguiti da terzi, da esperti o da altri incaricati; d. le spese di traduzione.
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Art. 8 Riduzione o condono della tassa Per importanti motivi, l’Ufficio federale può ridurre o condonare la tassa, in parti- colare se l’assoggettato dispone di pochi mezzi finanziari oppure se la prestazione o la decisione è nell’interesse dell’Ufficio federale.
Art. 9 Preannuncio di tasse ed esborsi 1 Su domanda dell’assoggettato, l’Ufficio federale lo informa sulle tasse ed esborsi presumibili. 2 Esso informa in ogni caso l’assoggettato se la tassa presumibile, calcolata in base al tempo impiegato, supera i 1000 franchi.
Art. 10 Anticipo In casi giustificati, l’Ufficio federale può esigere un anticipo adeguato dall’assog- gettato, in particolare se questo è in arretrato con i pagamenti oppure se ha domicilio o sede sociale all’estero.
Art. 11 Decisione di tassa L’Ufficio federale decide in merito a tasse e esborsi.
Art. 12 Esigibilità e termine di pagamento 1 Le tasse e gli esborsi diventano esigibili non appena la decisione è passata in giu- dicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’esigibilità.
Art. 13 Prescrizione
1 I crediti si prescrivono in cinque anni dall’esigibilità.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo che fa valere il credito di tassa.
Sezione 2: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 17 giugno 19965 concernente gli emolumenti delle stazioni
federali di ricerche agrarie;
5 RU 1996 1808
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2. l’ordinanza del 7 dicembre 19986 concernente le tasse dell’Ufficio federale
dell’agricoltura.
Art. 15 Disposizione transitoria Per le prestazioni e le procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il disciplinamento previgente.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RU 1998 3088
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Allegato (art. 5)
Tasse per particolari prestazioni di servizio e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze:
1 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 7: Fr.
Consultazione del registro (art. 13) 20
2 Ordinanza del 22 settembre 1997 8 sull’agricoltura
biologica:
2.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe 200
Per ogni anno al di là del normale periodo di conversione 100 di due anni (art. 9)
2.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea 200
di ingredienti d’origine agricola non provenienti dalla produzione biologica (art. 18)
2.3 Esame di una domanda di autorizzazione particolare 200
(art. 24)
2.4 Esame delle domande di deroga per la preparazione di ali- 200
menti conformemente alla vecchia legislazione (art. 36)
3 Ordinanza del 7 dicembre 1998 9 sulle zone agricole:
3.1 Decisione di non entrata in materia nella verifica 300
del limite delle zone (art. 6)
3.2 Decisione sostanziale nella verifica del limite delle zone, 200-1500
secondo la portata (art. 6)
4 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 10 concernente
il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione:
4.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva 180
e del succo d’uva (art. 2)
4.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino 250
e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2)
4.3 Altre analisi (art. 2)
a. acido sorbico, HPLC 50 b. cenere sola, gravimetria 80
7 RS 910.12 8 RS 910.18 9 RS 912.1 10 RS 916.145.211
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5 Ordinanza del 7 dicembre 1998 11 sulle sementi: Fr.
5.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazio- 150
nale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9)
5.2 Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6) 100
5.3 Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4)
Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di se- menti estranee e tenore in acqua) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55 b. specie di trifogli e di graminacee 90
6 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 12 sulle sementi
e i tuberi-seme:
6.1 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione
(art. 17) Tassa annua per: a. patate:
1. una varietà 4000
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500
b. tutte le altre specie:
1. una varietà 2500
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000
6.2 Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4) 30
6.3 Controllo colturale, per campione 40
7 Ordinanza del 23 giugno 1999 13 sui prodotti fitosanitari:
7.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda 1400
d’omologazione di un prodotto fitosanitario (art. 4)
7.2 Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso 700
del titolare della prima autorizzazione (art. 14)
7.3 Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda 1400
autorizzazione senza il consenso del titolare della prima auto- rizzazione (art. 14)
7.4 Esame dei prodotti fitosanitari (art. 8)
a. esami chimici e fisicochimici 30-500 b. esami biologici 1900-11 000
7.5 Rilascio di certificati d’esportazione (art. 9 cpv. 5) 60
11 RS 916.151 12 RS 916.151.1 13 RS 916.161
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8 Ordinanza del 26 gennaio 1994 14 sui concimi: Fr.
8.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’autorizza- 200
zione di un concime (art. 11)
8.2 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’iscrizione 100
nella lista dei concimi (art. 8)
8.3 Analisi di controllo (art. 23)
Analisi della composta 570 MS, MO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn Analisi dei fanghi di depurazione 590 MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn
9 Ordinanza del 26 maggio 1999 15 sugli alimenti per animali:
9.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’iscrizione 100
nella lista degli alimenti per animali o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 5 e 7)
9.2 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’iscrizione 1400
nella lista degli alimenti OGM per animali (art. 6)
9.3 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’autorizza- 1400
zione di un alimento per animali (art. 8)
9.4 Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso 700
del titolare della prima autorizzazione (art. 9)
9.5 Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda 1400
autorizzazione senza il consenso del titolare della prima auto- rizzazione (art. 9)
9.6 Tassa di base per il controllo degli alimenti per animali 70
(art. 25) per quanto il prodotto sia in ordine; in caso contrario la tassa è calcolata in funzione del lavoro necessario
10 Ordinanza del 13 aprile 1999 16 sull’assicurazione
della qualità nell’economia lattiera:
10.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda di riconosci-
mento dei: a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate 650 (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) b. prodotti chimici di pulizia (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 500 c. prodotti chimici di disinfezione (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 650
14 RS 916.171 15 RS 916.307 16 RS 916.351.021.1
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Fr. d. prodotti per l’igiene delle mammelle prima della mungitura 750 nonché unguenti per la mungitura (art. 20 cpv. 5 e 7) e. mezzi di lotta contro le mosche a base di insetticidi 500 (art. 10 cpv. 3)
10.2 Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso 330
del titolare del primo riconoscimento
11 Ordinanza del 13 aprile 1999 17 concernente l’assicurazione
della qualità nella trasformazione artigianale del latte:
11.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda di riconosci-
mento dei: a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate 650 (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) b. prodotti chimici di pulizia 500 (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) c. prodotti chimici di disinfezione 650 (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1)
11.2 Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso 330
del titolare del primo riconoscimento
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17 RS 916.351.021.3
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