AS 2000 2707
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Modifica del 28 settembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella pro- duzione lattiera è modificata come segue:
Allegato 2 n. 3
3. Alimenti per animali ammessi in periodi limitati
– insilati di foglie di barbabietola: vietati durante il periodo di foraggiamento verde.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
28 settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
2361
1 RS 916.351.021.1
2000-2131 2707