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AS 2000 2707

Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera

Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera

Modifica del 28 settembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella pro- duzione lattiera è modificata come segue:

Allegato 2 n. 3

3. Alimenti per animali ammessi in periodi limitati

– insilati di foglie di barbabietola: vietati durante il periodo di foraggiamento verde.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

28 settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

2361

1 RS 916.351.021.1

2000-2131 2707

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