AS 2000 2708
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte
Modifica del 28 settembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella tra- sformazione industriale del latte è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 1 1 Il numero di germi presente nel latte industriale non trattato non può superare
300 000 UFC/ml (unità formanti colonia per ml) dopo l’incubazione a 30 °C.
Art. 34 cpv. 1 1 Il latte industriale termizzato deve essere stato riscaldato a una temperatura com- presa tra i 57 e i 68 °C, per almeno 15 secondi, e deve produrre una reazione positi- va al test della fosfatasi. Il numero di germi prima della fabbricazione di latte di con- sumo pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, non deve superare 100 000 UFC/ml.
Art. 35 cpv. 2 e 4 2 Il latte di consumo e i latticini fabbricati con latte stantio o contaminato non pos- sono essere messi in commercio.
4 Abrogato
Art. 36 cpv. 2 lett. a
2 Attraverso controlli per campionatura deve essere garantito che:
a. il latte crudo presenti, immediatamente prima del trattamento termico, un numero di germi a 30 °C non superiore a 300 000 UFC/ml; se il latte non è trattato entro 36 ore dalla fornitura, occorre sempre controllare che il nume- ro di germi non superi questo valore; se il numero di germi a 30 °C è supe- riore a 300 000 UFC, il latte crudo non può essere utilizzato per la fabbrica- zione di latte di consumo;
1 RS 916.351.021.2
2708 2000-2132
Assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
28 settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin