AS 2000 2710
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte
Modifica del 28 settembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella tra- sformazione artigianale del latte è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 lett. c
2 Per il latte industriale termizzato valgono i seguenti requisiti:
c. il numero di germi presenti nel latte industriale termizzato, prima del secon- do trattamento termico, non deve essere superiore a 100 000 UfC/ml dopo l’incubazione a 30 °C qualora venga utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo pastorizzato, uperizzato o sterilizzato.
Art. 12 cpv. 3 3 Il latte crudo che viene trattato per produrre latte di consumo può presentare, im- mediatamente prima del trattamento termico, un numero di germi non superiore a 300 000 UfC/ml dopo l’incubazione a 30 °C; se il latte non viene trattato entro 36 ore dalla sua fornitura occorre sempre controllare che il numero di germi non superi questo valore.
Art. 48 Provenienza del latte Le aziende d’estivazione possono trasformare solo latte proveniente dalla zona di estivazione che è stato prodotto nell’azienda stessa o in aziende d’estivazione conti- gue.
II L’allegato 2 cifra 5 è modificato come segue:
Caratterizzazione dei prodotti con il numero di ammissione dell’azienda
5. Il contrassegno può anche consistere in un’etichetta non rimovibile compo-
sta di un materiale resistente che soddisfa tutte le esigenze in materia di igie- ne e che contiene le indicazioni secondo la cifra 3.
1 RS 916.351.021.3
2710 2000-2133
Assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte RU 2000
Modelli per tutte le aziende ammesse all’esportazione:
CH CH 0000 o 0000
Modello per le aziende d’estivazione non ammesse all’esportazione:
CH S 0000
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
28 settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
2363
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