AS 2000 2713
Ordinanza sui fondi d'investimento
Ordinanza sui fondi d’investimento (OFI)
Modifica del 25 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d’investimento è modificata come segue:
Art. 1a Offerta o distribuzione di fondi d’investimento a titolo professionale (art. 2 cpv. 1, 22 cpv. 1, 45 cpv. 1 LFI)
L’offerta o la distribuzione a titolo professionale di quote di fondi d’investimento conformemente agli articoli 22 e 45 della legge è data se per il fondo d’investimento si procede ad un appello pubblico.
Art. 2 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. e nonché cpv. 4 2 Se la direzione del fondo prova che la cerchia degli investitori comprende esclusi- vamente investitori istituzionali la cui tesoreria è gestita a titolo professionale (ad es. banche e commercianti di valori mobiliari, compresi i loro clienti con contratto scritto di gestione patrimoniale, assicurazioni, casse pensioni), l’autorità di vigilanza può dichiarare di caso in caso che determinate disposizioni della legge non sono ap- plicabili a singoli fondi d’investimento, in particolare le prescrizioni riguardanti: e. l’obbligo d’emissione e di riscatto delle quote in contanti.
4 Abrogato
Art. 7 cpv. 5 5 Gli articoli 7a e 7b sono applicabili per analogia alla procedura di riunione di seg- menti.
Art. 7a Condizioni per la riunione di fondi d’investimento (art. 7 cpv. 3 LFI)
1 La direzione del fondo può riunire fondi d’investimento se:
a. i rispettivi regolamenti dei fondi lo prevedono; b. essi sono amministrati dalla medesima direzione del fondo e i patrimoni del fondo sono conservati dalla medesima banca depositaria;
1 RS 951.311
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Ordinanza sui fondi d’investimento RU 2000
c. i rispettivi regolamenti dei fondi concordano di principio sulle disposizioni di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere b, d, e e i della legge; d. la valutazione dei patrimoni dei fondi d’investimento interessati, il calcolo del rapporto di cambio e la ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni vengono effettuati il giorno stesso; e. non ne risultano spese né per i fondi d’investimento né per gli investitori . 2 L’autorità di vigilanza può subordinare a condizioni supplementari la riunione di fondi d’investimento, segnatamente la riunione di fondi immobiliari.
Art. 7b Procedura di riunione dei fondi d’investimento 1 Al momento della riunione la direzione del fondo attribuisce al fondo assuntore i valori patrimoniali e gli impegni del fondo o dei fondi d’investimento da trasferire. Gli investitori del fondo d’investimento trasferente ricevono quote corrispondenti del fondo d’investimento assuntore. Il fondo d’investimento trasferente viene sciolto senza liquidazione.
2 Ilregolamento del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi d’inve-
stimento. Contiene segnatamente disposizioni concernenti: a. l’informazione degli investitori; b. gli obblighi di verifica degli organi di revisione in occasione della riunion e. 3 L’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso qualora la riunione richieda prevedibilmente più di un giorno. 4 La direzione del fondo comunica all’autorità di vigilanza la conclusione della ri- unione.
Art. 10 lett. d Oltre ai compiti di cui all’articolo 11 della legge, le attività inerenti al fondo com- prendono segnatamente: d. le prestazioni di servizi nel settore amministrativo per fondi d’investimento e altri patrimoni simili quali portafogli collettivi interni delle banche, fonda- zioni d’investimento, società d’investimento;
Art. 26 cpv. 1 lett. d
1 La direzione del fondo può prevedere nel regolamento del fondo che il rimborso
venga dilazionato temporaneamente e in via eccezionale: d. in caso di disdette importanti che potrebbero ledere in modo rilevante gli interessi degli altri investitori.
Art. 31 cpv. 1 lett. b
1 Sono autorizzati come investimenti in fondi mobiliari:
b. warrant su questi diritti, fatto salvo l’articolo 36 capoverso 4;
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Art. 32 b. Liquidità (art. 32 cpv. 3 LFI)
Per liquidità si intendono gli averi bancari e le pretese da operazioni di pensione a vista e a termine con scadenza fino a dodici mesi.
Art. 33 Tecniche e strumenti d’investimento a. Prestiti di valori mobiliari (securities lending) e operazioni di pensione (repo, reverse repo) (art. 34 cpv. 2 lett. a e e LFI) 1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione possono essere effettuati soltanto nei limiti della gestione corrente del patrimonio del fondo. La banca depo- sitaria è responsabile della conformità alle regole del mercato e della professionalità nell’esecuzione del prestito di valori mobiliari e delle operazioni di pensione. 2 Banche, broker, società di assicurazioni e organizzazioni di clearing di valori mo- biliari possono fungere da mutuatari per il prestito di valori mobiliari, sempre che essi siano specializzati nella materia e forniscano sicurezze corrispondenti al volume e al rischio degli affari previsti. Le operazioni di pensione possono essere effettuate con i citati istituti alle stesse condizioni. 3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione devono essere disciplinati da un contratto quadro standardizzato. 4 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione sotto forma di reverse repo non sono considerati concessione di credito conformemente all’articolo 34 capoverso 1. 5 Le operazioni di pensione sotto forma di repo sono considerate assunzione di cre- diti conformemente all’articolo 34 capoverso 2, salvo che i mezzi ottenuti siano uti- lizzati nell’ambito di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari dello stesso tipo e qualità in relazione con un’operazione inversa di pensione (reverse repo).
Art. 36 Titolo, nonché cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 4 Strumenti finanziari derivati 1 Strumenti finanziari derivati sono autorizzati nell’ambito della gestione ordinaria del patrimonio del fondo se: b. abrogata d. non hanno un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto. 4 I warrant di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera b devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.
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Art. 36a Disposizioni speciali a. Campo d’applicazione delle disposizioni relative alla ripartizione del rischio (art. 33 LFI)
Le disposizioni relative alla ripartizione del rischio di cui agli articoli 37-41 sono applicabili: a. agli investimenti di cui all’articolo 31; b. alle liquidità di cui all’articolo 32 che non sono conservate dalla banca de- positaria; c. agli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 36; d. alle pretese avanzate contro le controparti per affari con strumenti finanziari derivati. L’autorità di vigilanza disciplina le eccezioni.
Art. 37 Titolo b. Limitazione degli investimenti in valori mobiliari dello stesso emittente Art. 38 Titolo c. Deroghe alla limitazione degli investimenti in valori mobiliari dello stesso emittente
Art. 39 Titolo d. Limitazione della partecipazione ad un unico emittente
Art. 40 Titolo e. Investimenti di fondi in valori mobiliari in altri fondi in valori mobiliari
Art. 41 Titolo f. Fondi d’investimento in fondi in valori mobiliari (funds of ucits)
Art. 42 cpv. 2 secondo periodo 2 ... L’autorità di vigilanza può autorizzare in singoli casi motivati l’assunzione di crediti più elevati o, in particolare se gli investimenti previsti hanno un effetto leva complementare, chiedere la loro riduzione.
Art. 43 lett. c-e Sono autorizzati quali investimenti in altri fondi: c. strumenti finanziari derivati il cui valore risulta dal prezzo dei valori patri- moniali che ne sono alla base (ad es. valori mobiliari, commodities, metalli preziosi, ecc.) o da tassi di riferimento (ad es. interessi, valute, indici, ecc.);
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d. abrogata e. quote di altri fondi d’investimento.
Art. 85 (art. 64 LFI) 1 Le direzioni e i rappresentanti dei fondi d’investimento esteri sono tenuti a pre- sentare regolarmente alla Banca nazionale svizzera le comunicazioni relative ai fon- di d’investimento da essi gestiti o rappresentati. La Banca nazionale svizzera stabili- sce il contenuto di queste comunicazioni. Esse possono contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. lo stato delle quote emesse e il loro valore venale l’ultimo giorno del perio- do oggetto del rapporto, distinguendo tra Svizzera e estero; b. il numero e l’importo delle quote emesse e riscattate nel periodo oggetto del rapporto, distinguendo tra Svizzera e estero; c. lo stato del patrimonio del fondo l’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto, suddiviso almeno in investimenti svizzeri e esteri, categorie di in- vestimenti, impegni, operazioni fuori bilancio e divise d’investimento; d. il conto economico per il periodo oggetto del rapporto, suddiviso almeno in redditi degli investimenti, rimunerazioni, spese, utili e perdite di capitali realizzati e non realizzati. 2 La Banca nazionale svizzera può esigere altre comunicazioni statistiche che le fa- cilitino l’adempimento del compito di cui all’articolo 2 della legge del 23 dicembre
19532 sulla Banca nazionale.
3 Essa stabilisce la frequenza, la forma e la presentazione dei dati.
4 Per l’esecuzione dei rilevazioni può far capo a organizzazioni soggette a una sor- veglianza adeguata. È applicabile l’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Art. 87 cpv. 8 8 Le disposizioni di cui agli articoli 36 capoverso 4 e 36a devono essere osservate a partire dal 1° luglio 2001, indipendentemente da un’eventuale modifica in corso del regolamento del fondo.
2 RS 951.11 3 RS 431.012.1
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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