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Legge federale concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale
Legge federale concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale
del 24 marzo 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta:
I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64 bis della Costituzione federale3, ...
Art. 260bis cpv. 1
1 È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: Art. 111 Omicidio intenzionale Art. 112 Assassinio Art. 122 Lesioni gravi Art. 140 Rapina Art. 183 Sequestro di persona e rapimento Art. 185 Presa d’ostaggio Art. 221 Incendio intenzionale Art. 264 Genocidio
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Codice penale, Codice penale militare e procedura penale federale RU 2000
Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale
Art. 264 Genocidio 1 Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a pro- vocare la distruzione totale o parziale del gruppo; c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo; d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo. è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Sviz-
zera e non può essere estradato. L’articolo 6 bis numero 2 è applicabile.
3 L’articolo 366 capoverso 2 lettera b, le disposizioni riguardanti il
permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della leg- ge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 19345 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione non sono applicabili in caso di genocidio.
Art. 340 n. 1 primo e secondo comma nonché n. 2 e 3
1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:
i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto inter- nazionale; i reati previsti negli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto con- cernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; ...
2. Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel
titolo dodicesimobis.
4 RS 170.32 5 RS 170.21
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3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali
concernenti la competenza del Tribunale federale.
Art. 344 n. 1 Abrogato
II La legge federale del 15 giugno 19346 sulla procedura penale è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 7, ... Art. 18
1 Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle auto-
rità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all’arti- colo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale 8.
2 Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale
federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella canto- nale sia delegata all’autorità federale o alle autorità cantonali.
3 Dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, il giudizio di una cau-
sa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere dele- gato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. In questo caso, il pro- curatore generale sostiene l’accusa dinanzi al tribunale cantonale.
4 La Camera d’accusa del Tribunale federale decide sulle contestazio-
ni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità canto- nali sorte nell’applicazione dei capoversi 1-3.
Art. 18bis
1 Dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, il procuratore generale
della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero
2 e 340bis del Codice penale9. In questo caso, egli sostiene l’accusa
dinanzi al tribunale cantonale.
6 RS 312.0 7 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 8 RS 311.0 9 RS 311.0
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2 Egli può delegare l’istruzione, l’accusa e il giudizio di procedimenti
semplici alle autorità cantonali.
3 L’articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.
III Il Codice penale militare10 è modificato come segue:
Ingresso visti gli articoli 20 e 64 bis della Costituzione federale11, ... Art. 221 Giurisdizione in 1 Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione caso di concorso di reati o di militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli disposizioni tutti al giudizio del tribunale militare o del tribunale ordinario. penali
2 Se uno dei reati è il genocidio ai sensi dell’articolo 264 del Codice
penale12, il giudizio è deferito al tribunale ordinario. Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni pena- li, di cui le une devono essere applicate dalla giurisdizione militare, le altre dalla giurisdizione ordinaria, e uno dei reati sia il genocidio ai sensi dell’articolo 264 del Codice penale. IV
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
10 RS 321.0 11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 12 RS 311.0
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.13
2 Gli articoli 260bis capoverso 1, 264 e 340 numero 1 primo e secondo comma
nonché numeri 2 e 3 del Codice penale entrano in vigore il 15 dicembre 2000. 3 Il Consiglio federale stabilirà ulteriormente l'entrata in vigore delle rimanenti di- sposizioni.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
13 FF 2000 1945
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