AS 2000 273
Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione federale)
Legge federale concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione federale)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazi o- nale del 7 maggio 19991; visto il parere del Consiglio federale del 7 giugno 1999 2, decreta:
I La legge sui rapporti fra i Consigli3 (LRC) è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 64bis, 85 numeri 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale4; ...
Art. 1 cpv. 2 2 Un quarto dei membri di un Consiglio o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.
Ia. Pubblicità delle sedute
Art. 3 1 Le sedute dei Consigli e dell’Assemblea federale (Camere riunite) sono pubbliche.
2 Al fine di tutelare interessi importanti per la sicurezza del Paese o per motivi di protezione della personalità, un sesto dei membri di un Consiglio o dell’Assemblea
4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso 1,
173 capoverso 2 e 192 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(RU 1999 2556).
1999-4224 273
Legge sui rapporti fra i Consigli RU 2000
federale (Camere riunite), una commissione o il Consiglio federale possono proporre che si deliberi in segreto. La deliberazione sulla proposta stessa è segreta.
3 Ciascuno è tenuto al silenzio sulle deliberazioni in segreto.
Titolo prima dell’art. 3 bis Ib. Indicazione delle relazioni d’interesse
Art. 4
1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o di
ordinanza. 2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Art. 5 e 6 Abrogati
Art. 7 L’Assemblea federale emana norme di diritto in forma di ordinanza nella misura in cui vi sia autorizzata dalla Costituzione o dalla legge.
Art. 8 Abrogato
1 Le disposizioni esecutive concernenti l’attività dell’Assemblea federale, segnata- mente circa gli affari amministrativi e la collaborazione a organizzazioni internazio- nali, sono emanate in forma di ordinanze dell’Assemblea federale.
Art. 8ter cpv. 4 terzo periodo e 4 bis 4 ... Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell’Assemblea federa- le. 4bis La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea federale. Tale nomima deve essere validata dall’Assemblea federale (Camere riuni- te).
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Titolo prima dell’art. 8 novies
4. Mansioni per l’Assemblea federale
1bis Su mandato dell’Assemblea federale o dei suoi organi, i servizi del Parlamento possono far capo a servizi dell’amministrazione federale per ulteriori mansioni ne- cessarie allo svolgimento dell’attività parlamentare. Il ricorso a tali servizi avviene d’intesa con il dipartimento competente. In caso di divergenze, la Delegazione am- ministrativa decide, previa consultazione del Consiglio federale. 3, 5 e 6 Abrogati
7 Salvo che un’ordinanza dell’Assemblea federale preveda altrimenti, le disposizioni esecutive che contengono norme di diritto applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano anche agli affari amministrativi dell’Assemblea federale. Le competenze conferite al Consiglio federale o a servizi ad esso subordi- nati da simili disposizioni esecutive sono esercitate dalla Delegazione amministrati- va o dal segretario generale dell’Assemblea federale. 8 Nei disegni di preventivo e di consuntivo della Confederazione, il Consiglio fede- rale riprende senza modifiche i progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assem- blea federale elaborati dalla Delegazione amministrativa. La Delegazione difende i sui progetti dinanzi alle Camere federali.
Art. 8decies La polizia è esercitata dai presidenti dei Consigli nelle rispettive sale e dalla Delega- zione amministrativa negli altri locali dell’Assemblea federale e dei servizi del Par- lamento.
Art. 11 cpv. 1 1 La prima deliberazione di articoli costituzionali e di leggi federali non dichiarate urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la stessa sessione.
Art. 24 1 L’Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell’iniziativa o di parti della stessa. 2 Se le decisioni dei due Consigli circa la validità di un’iniziativa o di parti della stessa divergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua decisione, l’iniziativa o le parti controverse sono considerate valide.
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Art. 27 cpv. 1 1 Qualora l’iniziativa popolare concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di progetto già elaborato, l’Assemblea federale, entro 30 mesi dal deposito dell’iniziativa, deve decidere se ne approva o no tutte le parti vali- de nel tenore presentato.
Art. 35 cpv. 1 e 5 1 Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d’urgenza è sottratta alla votazione sul complesso. 5 Qualora il rifiuto dell’urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione dall’elenco degli oggetti in deliberazione.
Art. 36 cpv. 1
1 Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su una legge federale,
un’ordinanza dell’Assemblea federale o un decreto federale che sottostà al referen- dum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo stabilito dalla Commissio- ne di redazione, una votazione finale sull’oggetto si svolge in ciascun Consiglio.
Art. 43 cpv. 2 primo periodo 2 In un capitolo speciale dei messaggi, il Consiglio federale tratta il problema della costituzionalità delle leggi federali e indica i fondamenti legali delle ordinanze del- l’Assemblea federale e dei decreti federali semplici. ...
1 L’Assemblea federale approva i trattati internazionali.
2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se vi è autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’As- semblea federale. 3 Può anche concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Sono segnatamente considerati tali i trattati che: a. non comportano, per la Svizzera, nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esi- stenti; b. servono all’esecuzione di trattati approvati dall’Assemblea federale; c. concernono oggetti che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio fe- derale e ai quali si addice una normativa in forma di trattato internazionale; d. si rivolgono anzitutto alle autorità, disciplinano questioni tecnico-ammini- strative o non comportano oneri finanziari importanti. 4 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Nel caso di trattati internazionali di portata limitata può dele- gare tale competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.
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5 Presenta ogni anno all’Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.
II Disposizione transitoria Se su una controversia relativa a pretese derivanti da un rapporto di lavoro in seno ai servizi del Parlamento è stata pronunciata una decisione prima dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa, la procedura di ricorso è retta dal diritto previ- gente.
III Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 La Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
19 novembre 1999 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale Ufficio del Consiglio nazionale: Heberlein Ufficio del Consiglio degli Stati: Rhinow
5 FF 1999 7489
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Allegato
Modifica di altre leggi federali
1. Legge federale del 26 marzo 1934 6 sulle garanzie politiche e di polizia
in favore della Confederazione
Introduzione di un titolo abbreviato e di un’abbreviazione (Legge sulle garanzie, LgGar)
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
2. Legge del 14 marzo 1958 7 sulla responsabilità
Ingresso ... visto l’articolo 117 della Costituzione federale 8; ...
Art. 15 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 5 e 5 bis 1 ... Per il personale dei servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla De- legazione amministrativa dell’Assemblea federale, per quello del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale e per quello del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale fede- rale delle assicurazioni. 5 Contro il diniego dell’autorizzazione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Se l’autorizzazione è stata denegata dalla Commissione am- ministrativa del Tribunale federale, è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. 5bis Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni possono anche esaminare l’adeguatezza della decisione. Sono legittimati al ricorso la persona lesa che esige la punizione del funzionario, nonché il procuratore pubblico del Cantone nel quale l’atto è stato commesso.
6 RS 170.21 7 RS 170.32 8 Questa disposizione corrisponde all’articolo 146 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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3. Legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Ingresso ... visto l’articolo 85 numero 1 della Costituzione federale 10; ...
Art. 33 cpv. 2 2 Cura inoltre il coordinamento con l’amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell’Assemblea federale allorquando affari del Consi- glio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l’organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.
Art. 53 cpv. 4 4 Il segretario generale dell’Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.
Art. 54 cpv. 1 secondo periodo e 2 1 ... Un rappresentante dei servizi del Parlamento può parteciparvi con voto consul- tivo. 2 La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d’informazione; coordina e pianifica l’informazione.
4. Legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa
Ingresso ... visto l’articolo 103 della Costituzione federale 12; ...
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:
9 RS 172.010 10 Questa disposizione corrisponde all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 11 RS 172.021 12 Questa disposizione corrisponde agli articoli 177 e 187 capoverso 1 lettera d della Costi- tuzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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b. gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192713;
5. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192714
Ingresso ... visto l’articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale 15; ...
Art. 1 cpv. 1
1 È funzionario ai sensi della presente legge qualunque persona nominata in tale
qualità dal Consiglio federale, da un servizio ad esso subordinato, dall’Assemblea federale o da un tribunale federale.
Art. 5 cpv. 2 2 L’Assemblea federale, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicura- zioni nominano i loro funzionari. Possono delegare questa competenza a determinati organi dell’Assemblea federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 33 lett. a bis Sono autorità disciplinari: abis. la Delegazione amministrativa e il segretario generale dell’Assemblea fede- rale, per i funzionari dei servizi del Parlamento;
Art. 58 cpv. 2 lett. b n. 1 e 3, lett. c n. 2 bis e lett. d 2 Sono istanze di ricorso per altre pretese valutabili in denaro derivanti dai rapporti di servizio, per pretese non valutabili in denaro e per misure disciplinari: b. se è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale:
1. il Tribunale federale, per le decisioni di prima istanza del Consiglio fe-
derale e della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale non- ché per le decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni negli affa- ri inerenti al proprio personale;
13 RS 172.221.10 14 RS 172.221.10 15 Questa disposizione corrisponde all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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3. la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le deci-
sioni su ricorso o di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del segretario generale dell’Assemblea federale, della Direzio- ne generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione; c. nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile: 2bis. la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le deci- sioni della Delegazione amministrativa e del segretario generale del- l’Assemblea generale, fatto salvo il numero 3; d. il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso in mate- ria di personale federale giusta il capoverso 2 lettera b numero 3.
Art. 60 cpv. 3 3 Il presente articolo non si applica alle misure disciplinari disposte da organi del- l’Assemblea federale.
Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva 1 Il ricorso all’istanza paritetica di ricorso è ammissibile contro le decisioni di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli organi competenti dell’As- semblea federale e della Direzione generale delle dogane nonché di ultima istanza di istituti e aziende federali autonomi o di autorità ad essi subordinate concernenti: ...
6. Legge federale del 16 dicembre 194316 sull’organizzazione giudiziaria
Ingresso ... visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale17; ...
Art. 98 lett. f bis Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l’articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura am- ministrativa, è ammissibile contro le decisioni: fbis. degli organi dell’Assemblea federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, compreso il rifiuto dell’au- torizzazione a procedere, in quanto il diritto federale non pre-
16 RS 173.110 17 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capover- so 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 18 RS 172.021
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veda contro tali decisioni dapprima il ricorso a un’istanza in- feriore nel senso della lettera e;
7. Legge federale del 6 ottobre 198919 sulle finanze della Confederazione
Ingresso ... visto l’articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 20; ...
Art. 14 cpv. 2 2 Nel disegno, il Consiglio federale riprende senza modifiche il progetto della Dele- gazione amministrativa dell’Assemblea federale per il preventivo della stessa e il progetto del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni per il loro preventivo.
8. Legge del 28 giugno 1967 21 sul controllo delle finanze
Ingresso ... visti gli articoli 85 numeri 10 e 11 e 102 numeri 14 e 15 della Costituzione fede- ...
Art. 18 cpv. 2 e 2 bis
2 La nomina del segretario da parte della Delegazione amministrativa dell’Assem-
blea federale dev’essere validata dalla Delegazione delle finanze. La segreteria è ag- gregata amministrativamente ai servizi del Parlamento che le mettono a disposizione il personale necessario. 2bis Le particolari relazioni esistenti tra la Delegazione e le Commissioni delle finan- ze e la loro segreteria, da una parte, e il Controllo federale delle finanze, dall’altra, sono disciplinate nel regolamento dell’8 novembre 198523 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
19 RS 611.0 20 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 167 e 178 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 21 RS 614.0 22 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 167, 169 capoverso 1, 183 e 187 capover- so 1 lettera a della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 23 RS 171.126
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