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AS 2000 2730

Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università

Ordinanza relativa alla legge federale sull’aiuto alle università (OAU)

Modifica del 1° novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 marzo 20001 relativa alla legge federale sull’aiuto alle università (OAU) è modificata come segue:

Art. 1 Università e Cantoni universitari aventi diritto ai sussidi (art. 3 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LAU) 1 Hanno diritto ai sussidi le università di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea, San Gal- lo, Losanna, Neuchâtel, Ginevra e della Svizzera italiana. 2 Sono Cantoni universitari i Cantoni di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea Città, San Gallo, Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Ticino.

Art. 53 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 1 Gli istituti seguenti, riconosciuti conformemente al diritto previgente, sono consi- derati aventi diritto ai sussidi conformemente all’articolo 11 LAU fino al primo esame effettuato dal Dipartimento conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della presente ordinanza. d. abrogata 2 La Scuola universitaria di Lucerna e la Scuola di studi superiori di pedagogia di San Gallo sono sussidiate conformemente all’articolo 15 capoversi 1-5 LAU.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2391

1 RS 414.201

2730 2000-2279