AS 2000 2739
Ordinanza concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio
Ordinanza concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio
del 16 ottobre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 1 sul traffico pesante, ordina:
Art. 1 Diritto alla restituzione Danno diritto alla restituzione della tassa sul traffico pesante i trasporti di: a. tronchi/legname da sega (tronchi con o senza corteccia) non lavorati, gene- ralmente misurati, d’una lunghezza minima di circa 1 metro; b. legname industriale e legname per la produzione d’energia, ossia tronchi non misurati e non lavorati, frammenti, cortecce, tondelli, legname spaccato, ceppi e altri legnami; c. cascami di legno industriale e cascami di legno per la produzione d’energia, ossia frammenti, cortecce, schegge, sciaveri, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, segature e altri cascami di legno.
Art. 2 Domanda di restituzione 1 La domanda di restituzione va presentata per ogni veicolo e deve contenere i se- guenti dati: a. i dati relativi al richiedente (nome della ditta, indirizzo completo); b. la targa di controllo e il numero di matricola del veicolo; c. il periodo di restituzione; d. la data del trasporto; e. il destinatario del trasporto e il luogo di destinazione; f. l’indicazione del legname greggio e del genere di legno; g. il volume del legname per corsa in metri cubi (m3); h. il calcolo dell’importo complessivo della restituzione per veicolo e periodo di tassazione; i. la data e la firma del richiedente.
RS 641.811.31 1 RS 641.811
2000-1902 2739
Restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio RU 2000
2 Le domande di restituzione devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione.
Art. 3 Prova 1 Il richiedente deve provare che la tassa sul traffico pesante è stata pagata. La Dire- zione generale delle dogane può richiedere ulteriori mezzi probatori. 2 Tutti i documenti e i giustificativi importanti per la restituzione della tassa vanno custoditi durante cinque anni e su richiesta presentati alla Direzione generale delle dogane.
Art. 4 Veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni 1 Le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e periodo di tassazione. 2 Per quanto possibile, l’importo della restituzione è conteggiato con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 5 Veicoli esteri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni Le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e mese.
Art. 6 Veicoli assoggettati alla tassa forfettaria Per i veicoli svizzeri ed esteri, le domande di restituzione devono essere presentate per ogni veicolo e periodo di tassazione dopo la scadenza di quest’ultimo.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
16 ottobre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger