AS 2000 2743
Ordinanza disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale
Ordinanza disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale
Modifica del 28 settembre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 19941 disciplinante il compenso per la vendita del con- trassegno stradale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Le tasse o i tributi statali riscossi sul compenso per la vendita del contrassegno vengono restituiti. Per le persone assoggettate in Svizzera all’imposta sul valore ag- giunto il compenso suppletorio corrisponde all’aliquota saldo applicabile (art. 59 della legge sull’IVA del 2 settembre 19992.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
28 settembre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
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