AS 2000 2760
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34 bis della Costituzione federale3, ...
Art. 54a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicurato una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l’economicità della prestazione.
Art. 97a Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i premi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordi- narle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
2760 1999-5679
Assicurazione contro gli infortuni. LF RU 2000
e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; f. allestire statistiche.
Art. 98 Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell’assicurazione contro gli infortuni. 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
Art. 101 Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei di- stretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i premi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili; e. prevenire gli infortuni o le malattie professionali.
Art. 102 Obbligo del segreto Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 102a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
2761
Assicurazione contro gli infortuni. LF RU 2000
a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti in- debiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della leg- ge federale dell’11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli ob- blighi conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, confor- memente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno
19596 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’arti-
colo 24 di tale legge; e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 7 sulla statistica federale; f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 19768 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 mar- zo 19699 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno 199411 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti confe- riti loro dagli atti summenzionati; g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non profes- sionali conformemente all’articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti; h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine.
4 RS 281.1 5 RS 642.11 6 RS 661 7 RS 431.01 8 RS 819.1 9 RS 813.0 10 RS 814.01 11 RS 814.501
2762
Assicurazione contro gli infortuni. LF RU 2000
3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre
196512 sull’imposta preventiva.
4 Eccezionalmente, i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimane- re tutelati. 5 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge posso- no essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 6 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. Possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’arti- colo 85 capoverso 1 conclusioni relative all’idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresen- tino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso. 7 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
8 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
9 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione
della persona interessata. 10 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro. 11 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.
12 RS 642.21
2763
Assicurazione contro gli infortuni. LF RU 2000
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.13 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
13 FF 2000 3175
2764