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Legge federale sull'assicurazione militare

Legge federale sull’assicurazione militare (LAM)

Modifica del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:

I La legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 1 e 34bis della Costituzione fede- rale3, ...

Art. 92 Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei di- stretti, dei circoli e dei Comuni nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente all’assicurazione militare, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

Art. 94a Trattamento di dati personali L’assicurazione militare può trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessita per adempiere i compiti ad essa conferiti dalla presente legge, segnatamente per: a. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordi- narle con quelle di altre assicurazioni sociali;

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 5, 60 capoversi 1 e 2, 61 capoverso 5, 68 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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b. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; d. allestire statistiche.

Art. 94b Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell’assicurazione militare. 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 95 Obbligo del segreto Le persone che partecipano all’applicazione della presente legge devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 95a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti in- debiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. ai tribunali militari, conformemente all’articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 4;

4 RS 322.1

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e. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della leg- ge federale dell’11 aprile 1889 5 sulla esecuzione e sul fallimento; f. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale. 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; b. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno

19596 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’arti-

colo 24 di tale legge; c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 7 sulla statistica federale; d. al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria; e. ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe, qualora ne necessitino per valutare l’idoneità al servizio; f. al servizio medico dell’amministrazione generale della Confederazione e all’Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1 cpv. 1 lett. b) o piloti mili- tari; g. alle organizzazioni d’assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto; h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine. 3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre

19658 sull’imposta preventiva.

4 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge posso- no essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 5 I dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezio- nalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati. 6 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

5 RS 281.1 6 RS 661 7 RS 431.01 8 RS 642.21

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b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione

della persona interessata. 9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 95b Accesso al Sistema di gestione del personale dell’esercito L’assicurazione militare può accedere mediante procedura di richiamo ai dati del Sistema di gestione del personale dell’esercito previsto nell’articolo 146 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19959, necessari per l’adempimento dei compiti legali, segnatamente per verificare il diritto alle prestazioni.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.10 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

13 ottobre 2000 Cancelleria federale

9 RS 510.10 10 FF 2000 3180

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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