AS 2000 2772
Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modifi- cata come segue: Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e, nonché 34novies della Costituzione federale3, ...
Art. 83 cpv. 1 lett. i
1 L’Ufficio di compensazione:
i. gestisce un sistema d’informazione che serve all’adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
Art. 96a Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei di- stretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i contributi.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c nonché 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
2772 1999-5682
Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. LF RU 2000
Art. 96b Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni as- sicurative; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’im- piego; d. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali; e. riscuotere l’imposta alla fonte; f. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro; g. far valere le pretese dell’assicurazione; h. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; i. allestire statistiche.
Art. 96c Procedura di richiamo 1 Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accede- re, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione gestito dall’Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a. l’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. le casse di disoccupazione; c. gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell’applicazione della presente legge; d. gli uffici di collocamento regionali; e. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro. 2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare prote- zione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge: a. sorveglianza e controllo dell’esecuzione della presente legge; b. assegnazione dei mezzi necessari alle casse; c. determinazione e rimborso dei costi amministrativi; d. consulenza e collocamento delle persone in cerca d’impiego; e. valutazione del diritto alle prestazioni; f. esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo; g. calcolo e versamento delle prestazioni;
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h. emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa; i. approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro. 3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso
1 e la sicurezza dei dati.
Art. 96d Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito. 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
Art. 97 Obbligo del segreto Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 97a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti in- debiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
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d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della leg- ge federale dell’11 aprile 1889 4 sulla esecuzione e sul fallimento; e. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale. 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli ob- blighi conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli
88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale
diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale; e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine. 3 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge posso- no essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 4 Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione
della persona interessata. 7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
4 RS 281.1 5 RS 642.11 6 RS 431.01
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II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.7 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
7 FF 2000 3222