AS 2000 2777
Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funive e funicolari con concessione federale
Correzione
Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)
Modifica del 18 ottobre 2000 (RU 2000 2538)
Il testo va rettificato secondo la versione qui annessa.
5 dicembre 2000 Cancelleria federale
2000-2373 2777
Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 marzo 19861 sugli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3 3 Per le funi, si applicano le corrispondenti disposizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
Art. 6 Deroghe L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può, in singoli casi, autorizzare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, qualora sia dimostrato che si ot- tiene almeno lo stesso livello di sicurezza.
Art. 7 Vigilanza 1 L’Ufficio federale sorveglia il rispetto delle esigenze di sicurezza nella costruzione e l’esercizio di funivie e funicolari nel quadro dell’approvazione dei piani, dell’autorizzazione d’esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica, del con- trollo delle funi nonché dell’annuncio all’autorità di vigilanza. Agisce in base al principio della proporzionalità. 2 L’Ufficio federale può eseguire controlli d’esercizio e ordinare che sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, qualora la sicurezza sia compromessa. 3 In caso di incidenti o di disfunzioni straordinarie dell’esercizio, si applicano le di- sposizioni dell’ordinanza del 28 giugno 20002 concernente le inchieste sugli infor- tuni.
4 Le imprese di trasporto a fune forniscono in ogni tempo ai rappresentanti
dell’Ufficio federale ogni informazione utile, accordano loro libero accesso a tutte le
Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000
parti degli impianti e li assistono gratuitamente nell’attività di vigilanza e di con- trollo.
Art. 8 cpv. 1 1 Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché l’impianto sia costruito con- formemente alle prescrizioni e sono responsabili della manutenzione e di un eserci- zio sicuro.
Art. 17 cpv. 2 e 3 2 Nelle singole ipotesi di carico, occorre tener conto delle situazioni in servizio e fuori servizio, nonché degli influssi straordinari. 3 Gli elementi di costruzione e i componenti meccanici importanti per la sicurezza devono presentare una sicurezza sufficiente contro la fatica.
Art. 27 Principio 1 La costruzione e la trasformazione di un impianto richiedono l’approvazione dei piani da parte dell’Ufficio federale. I lavori di costruzione non possono iniziare pri- ma che l’approvazione dei piani sia esecutiva. 2 Con l’approvazione dei piani, l’Ufficio federale accerta che i piani approvati per- mettono di costruire un impianto di trasporto a fune sul terreno reale conformemente alle prescrizioni. 3 Prima di eseguire eventuali modifiche dei piani approvati, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale. 4 Per veicoli ed elementi di costruzione che vengono riutilizzati esattamente nello stesso modo e per la stessa funzione, l’Ufficio federale può accordare l’omologa- zione del tipo.
5 L’ufficio federale procede unicamente alle verifiche previste nell’allegato 2.
6 Rimangono salve le licenze di costruzione necessarie secondo il diritto cantonale o comunale. 7 L’approvazione dei piani per le installazioni fisse di funicolari è retta dall’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 2000 4 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.
Art. 28 cpv. 2 Per effettuare la procedura di approvazione dei piani, occorre presentare all’Ufficio federale i documenti di cui all’allegato 1.
3 RS 742.101 4 RS 742.142.1
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Art. 29 - 31 Abrogati
Titolo prima dell’articolo 32 Sezione 4: Autorizzazione di esercizio e attestato di sicurezza
Art. 32 Principio 1 Un impianto di trasporto a fune può entrare in servizio solo previa autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’esercizio dell’installazione deve essere sospeso spontaneamente dopo la scaden- za dell’autorizzazione d’esercizio.
3 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:
a. l’attestato di sicurezza e le installazioni sono verificate conformemente all’art. 34; b. le condizioni importanti formulate nella concessione e nell’approvazione die piani che subordinano l’apertura dell’esercizio sono soddisfatte; c. l’organizzazione dell’esercizio, della manutenzione e di recupero in linea sono pronti, e il personale é istruito; d. L’attestato di un’assicurazione di responsabilità civile é presentato.
Art. 33 Attestato di sicurezza 1 L’impresa di trasporto a fune deve presentare all’Ufficio federale un attestato di sicurezza conformemente all’allegato 3.
2 L’attestato di sicurezza deve essere allestito e firmato da specialisti.
3 Gli elementi descritti alla cifra 4 dell’allegato 3 devono essere verificati da periti. I rapporti di perizia devono essere allegati all’attestato di sicurezza.
Art. 34 Verifiche da parte dell’Ufficio federale
1 L’Ufficio federale verifica se l’attestato di sicurezza è completo.
2 Sulla scorta dell’attestato di sicurezza, esso verifica inoltre se sono state applicate le misure indicate nel rapporto di perizia. 3 Esso può verificare singole parti dell’attestato di sicurezza, segnatamente la prova d’idoneità conformemente ala cifra 3 lettera j, dell’allegato 3 procedendo alle con- statazioni del caso sull’installazione.
Art. 35 Durata di validità e proroga dell’autorizzazione di esercizio 1 L’autorizzazione di esercizio è rilasciata per la durata della concessione, ma al massimo per 20 anni.
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2 La domanda di proroga dell’autorizzazione di esercizio deve essere corredata da un attestato di sicurezza attualizzato. 3 L’autorizzazione è prorogata di altri 20 anni se l’attestato di sicurezza presentato con la domanda attesta che l’installazione è sicura e che corrisponde allo stato della tecnica. È rilasciata una proroga per un periodo più breve se la concessione scade prima o se l’installazione deve essere previamente adeguata allo stato della tecnica.
Art. 38 Trasformazione e modifiche degli impianti 1 Le trasformazioni e le modifiche apportate a un impianto di trasporto a fune che comportano una modifica dei documenti approvati o delle prove inoltrate richiedono un adeguamento dell’autorizzazione di esercizio. 2 Per le parti nuove o rinnovate di importanza essenziale per la sicurezza, occorre presentare un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 32.
Art. 44 Titolo Direzione tecnica
Art. 45 Titolo e cpv. 1 Riconoscimento riguardo alla direzione tecnica 1 Il capo tecnico e il suo sostituto devono avere il riconoscimento dell’Ufficio fede- rale.
Art. 48 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale può ordinare controlli non distruttivi della fune. Tali controlli sono affidati a un apposito organo di controllo riconosciuto dall’Ufficio federale.
4 Il Dipartimento emana disposizioni in merito al riconoscimento degli organi ad- detti al controllo della fune.
Art. 51 cpv. 2
2 L’Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.
Art. 53 cpv. 2 2 Le domande di approvazione dei piani e di autorizzazione di esercizio possono es- sere presentate e valutate fino al 1° luglio 2001 secondo il diritto previgente.
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II L’ordinanza comprende gli allegati qui di seguito.
III La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 28 cpv.2 Per l’approvazione dei piani, le imprese di trasporto a fune presentano all’Ufficio federale i seguenti documenti:
1. la situazione e la concezione globale dell’impianto, con le seguenti indicazioni: a. l’ubicazione, il tracciato, le dimensioni, la costruzione e l’organizzazione tecnica delle installazioni; b. il profilo longitudinale e i profili trasversali determinanti; c. i profili di spazio libero; d. gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali sulla linea e nelle stazioni; e. i parallelismi e gli incroci con altri impianti di trasporto, strade e linee elettriche; 2. il concetto per il piano di utilizzazione dell’installazione, compreso il concetto d’esercizio; 3. il rapporto tecnico, che comprende l’organizzazione, la disposizione, la desti- nazione e le omologazioni già disponibili dei principali elementi del sistema (segnatamente le stazioni, i sostegni, la via di corsa, il sistema di tensione, i veicoli, il complesso motore e i freni); 4. il concetto e lo schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, segnatamente dei sistemi dei dispositivi di sicurezza elettrici e le omologazioni già dispo- nibili; 5. la presentazione dei fattori ambientali, in particolare le caratteristiche del suolo, del vento e della neve e la situazione delle valanghe; 6. le prove delle tensioni minime e massime delle funi, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motri- ce e le forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli;
7. il concetto per il ricupero in linea dei passeggeri;
8. il rapporto di sicurezza che mostra i rischi per le persone e l’ambiente risultanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’impianto e che descrive le misure da adottare contro i rischi inaccettabili; 9. l’organizzazione della costruzione e le responsabilità durante i lavori di costru- zione, segnatamente per i costruttori delle parti meccaniche ed elettriche dell‘installazione, gli ingegneri civili nonché gli organi addetti alla verifica e alla valutazione della conformità;
10. la lista dei documenti e delle prove.
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Allegato 2 (art. 27 cpv. 5) Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, l’Ufficio federale procede ai seguenti controlli: 1. Sulla base dei documenti presentati, l’Ufficio federale verifica la disposizione dei seguenti elementi, tenuto conto degli imperativi di sicurezza: a. il tracciato nel terreno; b. le strutture portanti di sostegni e stazioni; c. i veicoli e relativi componenti meccanici; d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza; e. i posti di comando; f. la sala macchine; g. gli spazi riservati ai passeggeri; h. la protezione contro le intemperie.
2. L’Ufficio federale verifica inoltre:
a. il rispetto delle distanze prescritte in caso di parallelismi e di incroci con altri impianti di trasporto o strade e linee elettriche, delle distanze prescrit- te al di sopra del suolo e rispetto agli oggetti fissi non appartenenti all’im- pianto, nonché il rispetto degli spazi liberi prescritti per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli sulla linea e nelle stazioni; b. se i sistemi dei dispositivi di sicurezza sono già in uso in altri impianti e se si dispone di esperienze in merito alla loro utilizzazione; c. la presa in considerazione dei rapporti relativi agli influssi ambientali, particolarmente le condizioni geologiche, del vento e della neve, il rischi di gelo, la situazione delle valanghe e i pericoli d’incendio; d. il rispetto delle prescrizioni per quanto concerne la prova delle tensioni minime e massime, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appog- gio minime delle funi sui sostegni e sui rulli e il rispetto del tempo massi- mo previsto nel concetto di ricupero in linea dei passeggeri; e. l’importanza delle condizioni risultanti dalla licenza di costruzione secon- do il diritto cantonale per la sicurezza dell’impianto.
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Allegato 3 (art. 33 cpv. 1) L’attestato di sicurezza 1. La prova di sicurezza si riferisce alla costruzione e all’esercizio. Deve dimo- strare in modo chiaro che tutte le parti dell’installazione la cui esecuzione è di- sciplinata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di si- curezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rap- porto di sicurezza (allegato 1 n. 8) sono state applicate. 2. Il rapporto di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell’instal- lazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottie- ne lo stesso grado di sicurezza come se l’installazione fosse costruita confor- memente alle prescrizioni.
3. Il rapporto di sicurezza comprende i seguenti elementi:
a. l’analisi di sicurezza aggiornata; b. le prove richieste concernenti l’esecuzione delle varie parti conforme- mente alle prescrizioni; c. il concetto d’esercizio e il piano d’utilizzazione delle installazioni; d. le istruzioni d’esercizio complete e comprensibili per l’esercizio dell’im- pianto; e. il concetto di ricupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo prescritto è rispettato; f. la prova che il personale addetto all’impianto è stato sufficientemente istruito dai costruttori; g. il certificato di conformità degli elementi di costruzione con l’omolo- gazione del tipo; h. l’attestato di riconoscimento di un organo di controllo, rilasciato dal- l’autorità competente, quando si utilizzano certificati di conformità di or- gani di controllo stranieri; i. la valutazione e l’attestato di conformità delle parti dell’impianto, che sul- la base dell’approvazione dei piani devono provenire da esperti indipen- denti; j. la valutazione di conformità e di idoneità dell’impianto e l’attestato, rila- sciati sulla base dei controlli effettuati sull’impianto da coloro che hanno partecipato alla costruzione.
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4. La verifica da parte dei periti comprende almeno:
a. il piano di utilizzazione e di sicurezza; b. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di co- struzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita è l’incolumità fisica; c. i nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza.