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AS 2000 2788

Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000-2006

Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000-2006 (Ordinanza INTERREG III)

del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale dell’8 ottobre 1999 1 concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 1 La Confederazione promuove la partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III mediante aiuti finanziari.

2 Gli aiuti finanziari sono assegnati nei limiti dei crediti stanziati.

Sezione 2: Sostegno della partecipazione a programmi e progetti

Art. 2 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transfrontaliera 1 Un importo di 22,5 milioni di franchi è destinato alla cooperazione transfrontaliera (INTERREG III, sezione A). 2 Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea. 3 Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di progetti approvati dai comitati deci- sionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III. 4 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento), sentiti i Cantoni, stabilisce una dotazione finanziaria per ogni programma.

RS 616.92 1 RS 616.9

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Ordinanza INTERREG III RU 2000

5 La dotazione finanziaria per programma è assegnata ai Cantoni nell’ambito del

coordinamento regionale che devono promuovere. 6 Il Segretariato di Stato all’economia (Seco) determina, sulla base del credito an- nuale iscritto a preventivo, la parte di dotazione finanziaria messa a disposizione dei Cantoni.

7 I Cantoni determinano ed erogano gli aiuti finanziari per progetto.

Art. 3 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transnazionale e interregionale 1 Alla cooperazione transnazionale e interregionale (INTERREG III, sezioni B e C) è destinato un importo di 6 milioni di franchi. 2 Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea.

3 Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di:

a. progetti approvati dai comitati decisionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III; b. azioni innovatrici realizzate nell’ambito dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 19992 relati- vo al Fondo europeo di sviluppo regionale; c. studi e lavori preparatori destinati a incentivare la partecipazione svizzera a INTERREG III. 4 Per i singoli programmi il Seco può, sentiti i Cantoni, stabilire una dotazione fi- nanziaria o assegnare direttamente aiuti finanziari per i progetti. Per i programmi e i progetti di cooperazione transnazionale si concerta con l’Ufficio federale dello svi- luppo territoriale (UFST).

Art. 4 Riserva

1 Un importo di 6,5 milioni di franchi è accantonato quale riserva.

2 Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le tre sezioni di cooperazione dell’ini- ziativa INTERREG III e fra i diversi programmi, in base ai risultati di una valuta- zione intermedia e sentiti i Cantoni.

Art. 5 Modalità e ammontare degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta del responsabile svizzero di un pro- getto. 2 Essi non possono superare la metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera.

3 I beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una prestazione propria di un am- montare minimo del 10 per cento della parte corrispondente al finanziamento svizze- ro del progetto.

2 GU 1999 L 161 del 26.6.1999

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Ordinanza INTERREG III RU 2000

4 L’assegnazione di dotazioni e aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 6 Progetti esclusi dagli aiuti finanziari 1 Non beneficiano dell’aiuto finanziario i progetti che danno diritto ad altri sussidi federali per più della metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera. La Con- federazione può, in casi motivati, derogare a tale regola, per i progetti di coopera- zione transnazionale (sezione B) che rientrano prevalentemente in settori di sua competenza. 2 Sono esclusi dagli aiuti finanziari i progetti di costruzione e i progetti a scopo commerciale.

Sezione 3: Misure accompagnatorie e gruppo d’accompagnamento

Art. 7 Misure accompagnatorie a livello nazionale ed europeo 1 Il Seco assicura, in collaborazione con l’UFST, che vi sia uno scambio d’infor- mazioni e di conoscenze a livello nazionale ed europeo relative ai programmi e ai progetti. 2 Partecipa alla valutazione dei programmi e dei progetti ai quali la Confederazione assegna una dotazione o un aiuto finanziario conformemente all’articolo 3. 3 All’informazione e alla valutazione a livello nazionale ed europeo è destinato un importo di 1,8 milioni di franchi.

Art. 8 Misure accompagnatorie a livello regionale 1 I Cantoni che partecipano a un programma o a progetti assicurano che vi sia, a li- vello regionale, uno scambio d’informazioni e di conoscenze relative al programma in questione. 2 Essi provvedono alla valutazione dei programmi e dei progetti che sono finanziati mediante contributi propri e aiuti finanziari della Confederazione. Sottopongono al Seco, al più tardi entro il 2004, un rapporto intermedio e nel 2006 un rapporto finale in merito all’esecuzione. 3 Su richiesta, il Seco può assegnare a tali Cantoni un aiuto finanziario per i lavori di esecuzione, gestione, coordinamento, informazione e valutazione realizzati a livello regionale. Eroga gli aiuti finanziari sotto forma di contributi forfettari destinati a prestazioni determinate. 4 Alle misure d’accompagnamento a livello regionale è destinato un importo di 1,8 milioni di franchi.

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Ordinanza INTERREG III RU 2000

Art. 9 Riserva

1 Un importo di 400 000 franchi è accantonato quale riserva.

2 Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le misure accompagnatorie ai livelli na- zionale e regionale, in base ai risultati di una valutazione intermedia e sentiti i Can- toni.

Art. 10 Gruppo d’accompagnamento

1 Il Seco, in collaborazione con l’UFST, istituisce un gruppo d’accompagnamento.

Quest’ultimo è composto di rappresentanti della Confederazione e di rappresentanti designati dai Cantoni.

2 Il gruppo d’accompagnamento consulta il Seco prima di prendere qualsiasi deci-

sione importante.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione 1 Se gli importi di cui agli articoli 2 capoverso 1 e 3 capoverso 1 non vengono uti- lizzati, il Dipartimento può adeguarne la ripartizione.

2 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

3 Il Seco emana istruzioni relative al deposito delle domande di aiuto finanziario e alle modalità di pagamento.

Art. 12 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2000.

2 Gliaiuti finanziari possono essere assegnati per le attività intraprese dopo il 1° marzo 2000.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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