AS 2000 2792
Ordinanza del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)
Ordinanza sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)
del 3 ottobre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 2 su deleghe di com- petenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile alle seguenti persone (espatriati):
a. impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero; b. specialisti di ogni genere che svolgono in Svizzera un compito temporaneo. Per specialisti si intendono lavoratori che, grazie alle loro particolari qualifi- che professionali, sono usualmente impiegati in campo internazionale, non- ché persone che nello Stato di domicilio esercitano un’attività indipendente e sono attivi in Svizzera come salariati al fine di svolgere un compito con- creto temporaneo. 2 L’esercizio di un’attività lucrativa provvisoria o temporanea può provocare, ri- spetto alle normali attività dipendenti, spese professionali supplementari ai sensi dell’articolo 26 LIFD, che nel confronto con le spese professionali di carattere gene- rale disciplinate nell’ordinanza del 10 febbraio 19933 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’im- posta federale diretta sono qualificate come spese professionali particolari. 3 Un’attività lucrativa è considerata provvisoria o temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo. Il diritto alla subordinazione alla presente ordi- nanza si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente.
RS 642.118.3
2792 2000-1419
Ordinanza concernente gli espatriati RU 2000
Art. 2 Spese professionali particolari 1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:
a. le spese correnti di viaggio tra il domicilio all’estero e la Svizzera; b. le spese necessarie per l’alloggio in Svizzera; c. le adeguate spese di abitazione in Svizzera qualora sia comprovato il mante- nimento di un’abitazione permanente all’estero. 2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:
a. le spese di trasloco in Svizzera e di ritorno nello Stato di domicilio prece- dente nonché le spese di viaggio di andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia all’inizio e al termine del rapporto di lavoro; b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera qualora sia comprovato il mante- nimento di un’abitazione permanente all’estero; c. le spese ordinarie per la frequentazione da parte dei figli minorenni di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offra- no un insegnamento adeguato. 3 La deduzione delle spese professionali particolari di cui ai capoversi 1 e 2 è am- messa se queste sono pagate dall’espatriato stesso e il datore di lavoro: a. non le rimborsa; b. le rimborsa sotto forma di indennità forfettaria. Tale indennità va cumulata al salario lordo imponibile. 4 Non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei ca- poversi 1 e 2 se queste: a. sono pagate direttamente dal datore di lavoro; b. pur essendo pagate dall’espatriato stesso sono in seguito effettivamente rim- borsate dal datore di lavoro dietro presentazione dei giustificativi. 5 La rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario.
Art. 3 Spese non deducibili Per spese professionali non deducibili si intendono segnat amente: a. le spese per il mantenimento dell’abitazione permanente all’estero; b. le spese d’arredamento e le spese accessorie per l’abitazione in Svizzera; c. le spese supplementari causate dal livello dei prezzi o dall’onere fiscale più elevati in Svizzera; d. le spese per la consulenza giuridica e fiscale.
Ordinanza concernente gli espatriati RU 2000
Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari 1 Le spese professionali particolari di cui all’articolo 2 possono essere dedotte in aggiunta alle spese ordinarie secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19934 sulla dedu- zione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipen- dente ai fini dell’imposta federale diretta. 2 Possono essere dedotti come spese professionali particolari di cui all’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b: a. un importo forfettario mensile di 1500 franchi; oppure b. le spese effettive, per quanto esaustivamente comprovate. 3 In ogni caso, le spese per la frequentazione di una scuola secondo l’articolo 2 ca- poverso 2 lettera c possono essere dedotte soltanto se comprovate. 4 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 2 lettera a il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate nonché delle spese per la frequentazione di una scuola possono essere fatte valere dall’espatriato stesso nel- l’ambito dell’applicazione dell’articolo 90 capoverso 2 o 137 LIFD, per quanto esaustivamente comprovate.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
3 ottobre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
4 RS 642.118.1