Lexipedia

AS 2000 2800

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)

del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 104b della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 2 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) gestisce, in collaborazione con i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, un registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS).

2 ADMAS contiene tutte le misure amministrative decise dalle autorità svizzere o

del Principato del Liechtenstein nell’ambito della circolazione stradale.

Art. 2 Scopo ADMAS costituisce un ausilio per le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein nell’adempimento dei seguenti compiti legali: a. rilascio di licenze per allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestro conducente; b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di vei- coli; c. allestimento della statistica delle misure amministrative.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. registrare: riportare i dati allo schermo (online) o trasmetterli e iscriverli in modo automatizzato nel registro (file-transfer);

RS 741.55

2800 2000-1404

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

b. rimuovere: rendere invisibili tutti i dati relativi a una persona al termine dell’operazione di registrazione fino alla loro eliminazione definitiva in oc- casione della revisione semestrale di ADMAS; c. eliminare: sovrascrivere o distruggere singoli dati concernenti una persona.

Sezione 2: Autorità abilitate

Art. 4 Autorità abilitate a trattare dati

1 Le seguenti autorità sono abilitate a trattare dati in ADMAS:

a. l’Ufficio federale; b. le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per la re- voca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente (autorità competenti per la revoca delle li- cenze). 2 Le autorità con diritto d’accesso designano le persone aventi diritto a trattare i dati.

Art. 5 Autorità abilitate a consultare dati 1 Le seguenti autorità sono abilitate alla consultazione diretta (online) dei dati:

a. le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rila- scio delle licenze di allievo conducente, delle licenze di condurre e delle li- cenze per maestro conducente; b. le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali svizzere e del Principato del Liechtenstein nell’ambito di procedimenti rela- tivi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale; c. il Controllo federale dei veicoli per il rilascio e la revoca di licenze di con- durre militari. 2 Le autorità abilitate di cui al capoverso 1, che non sono collegate direttamente (online) ad ADMAS, ricevono dalle autorità competenti per la revoca delle licenze le informazioni in esso contenute necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali. 3 Le autorità con diritto d’accesso designano le persone che hanno diritto a consulta- re dati.

Art. 6 Conferimento del diritto d’accesso L’Ufficio federale garantisce che solo le autorità abilitate ai sensi degli articoli 4 e 5 abbiano accesso ad ADMAS.

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

Sezione 3: Contenuto del registro e trattamento dei dati

Art. 7 Misure da registrare Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le se- guenti misure amministrative: a. rifiuto e revoca di:

1. licenze per allievo conducente e licenze di condurre (art. 14 cpv. 2 e

art. 16 LCStr),

2. licenze per maestro conducente (art. 61 dell’ordinanza del 27 ottobre

19763 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC),

3. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri (art. 17 OAC);

b. revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre (art. 35 cpv. 3 OAC); c. divieto di circolare (art. 19 e 21 LCStr e art. 36 OAC); d. divieto di far uso di licenze di condurre straniere (art. 45 OAC); e. ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr e art. 31 cpv. 2 OAC); f. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 e 9 OAC) nell’ambito di un procedimento amministrativo; g. imposizione di condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr) nell’ambito di un procedimento amministrativo; h. ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 24 cpv. 1 OAC); i. convocazione a partecipare ad un corso d’educazione stradale come forma- zione complementare (art. 40 OAC); j. revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.

Art. 8 Dati In ADMAS sono raccolti i seguenti dati: a. numero ADMAS; b. numero di riferimento cantonale; c. dati personali:

1. cognome,

2. cognome di nascita,

3. nome (i),

4. sesso,

5. data di nascita,

6. attinenza/luogo di nascita,

3 RS 741.51

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

7. nazionalità,

8. professione (facoltativo),

9. lingua ufficiale da utilizzare,

10. qualora sussista il rischio di confondere persone: indicazioni più preci-

se in merito all’identità, ad esempio i cognomi dei genitori; d. indirizzo; e. dati relativi alla licenza di condurre:

1. anno del primo rilascio di una licenza di condurre,

2. tipo di licenza e categoria(e);

f. dati relativi alle misure amministrative:

1. tipo di misura(e),

2. durata (in mesi) nonché inizio e fine della(e) misura(e),

3. fino a tre motivi all’origine di una misura,

4. menzione di un’eventuale incidente provocato dall'infrazione,

5. menzione se trattasi di recidiva,

6. menzione del tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione,

7. data dell’infrazione,

8. autorità cui compete la decisione e data della stessa.

Art. 9 Raccolta dei dati e correzione delle registrazioni lacunose

1 I dati sono registrati in ADMAS dalle autorità cantonali e del Principato del

Liechtenstein competenti per la revoca delle licenze. 2 Se le autorità competenti per la revoca delle licenze constatano registrazioni lacu- nose, esse correggono, completano o eliminano i dati corrispondenti. 3 L’Ufficio federale verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati.

4 In caso di registrazioni incomplete o inattendibili, esso incarica le autorità compe- tenti per la revoca delle licenze di procedere alla correzione, al completamento o all’eliminazione oppure, dopo aver consultato tali autorità, effettua esso stesso i ne- cessari adeguamenti.

Art. 10 Rimozione di misure 1 Il rifiuto, la revoca e il divieto di fare uso della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre o della licenza per maestro conducente nonché i divieti di circolare sono rimossi da ADMAS dieci anni dopo la loro scadenza o abrogazione, se sono stati decisi: a. quale misura cautelare per una durata illimitata; b. quale misura di ammonimento a seguito di guida in stato di ebrietà, elusione del prelievo del sangue o guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali. 2 Rifiuti, revoche e divieti di fare uso della licenza per allievo conducente, della li- cenza di condurre o della licenza per maestro conducente, diversi da quelli menzio-

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

nati nel capoverso 1, nonché i divieti di circolare sono rimossi da ADMAS cinque anni dopo la loro abrogazione o scadenza.

3 Le seguenti misure devono essere rimosse da ADMAS cinque anni dopo che sono

passate in giudicato: a. convocazione a un corso di educazione stradale; b. ordine di sottoporsi a un nuovo esame di conducente; c. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale nell’ambito di un procedimento amministrativo; d. imposizione di una condizione speciale nell’ambito di un procedimento am- ministrativo; e. ammonimento. 4 La rimozione delle misure registrate è sospesa quando viene registrata una nuova misura; in questo caso tutte le misure sono rimosse soltanto dopo la scadenza di tutti i periodi di attesa calcolati dal sistema conformemente ai capoversi 1-3.

Art. 11 Rimozione da ADMAS di tutti i dati concernenti una persona Tutti i dati concernenti una persona sono rimossi da ADMAS quando: a. tutte le misure che la riguardano sono state rimosse; b. la persona ha compiuto 90 anni e l’ultima misura è stata notificata prima del compimento degli 85 anni; c. l’autorità competente ne notifica il decesso.

Art. 12 Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, pur- ché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per: a. l’ammissione di persone alla circolazione stradale; b. il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente.

Sezione 4: Diritto all’informazione

Art. 13 Diritto degli interessati all’informazione e alla correzione dei dati 1 Chiunque ha il diritto di chiedere all’autorità competente per la revoca delle licen- ze del suo luogo di domicilio informazioni sui dati concernenti la propria persona. Se l’interessato è incapace di discernimento, il diritto all’informazione può essere esercitato anche dal suo rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in suo nome e nel suo interesse. La persona che richiede informazioni o il suo rappresentante legale deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto.

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

2 L’autorità comunica i dati in modo completo, gratuito e generalmente per scritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni.

3 Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati che le riguardano

vengano corretti, completati o rimossi dal registro. Esse devono presentare la richie- sta per scritto all’autorità competente. 4 Le richieste di informazione e di correzione presentate da privati domiciliati al- l’estero sono inoltrate dall’Ufficio federale all’autorità che ha deciso per ultima.

Art. 14 Diritti e procedura La persona interessata può far valere il proprio diritto all’informazione e alla corre- zione dei dati nei confronti delle autorità cantonali competenti in virtù della legisla- zione cantonale applicabile.

Art. 15 Comunicazione di dati ad autorità di polizia L’autorità cantonale o del Principato del Liechtenstein competente per la revoca delle licenze comunica in singoli casi alle autorità di polizia incaricate del controllo della circolazione stradale se la licenza per allievo conducente, la licenza di condur- re o la licenza per maestro conducente di una persona sospetta è in quel momento stata revocata, ne è stato vietato l’uso o è stata rifiutata.

Art. 16 Comunicazione di dati ad autorità estere Se un accordo internazionale o un trattato internazionale lo prevede e lo Stato ri- chiedente concede la reciprocità, l’Ufficio federale rilascia su richiesta delle com- petenti autorità estere informazioni relative ai dati contenuti in ADMAS.

Sezione 5: Sorveglianza e sicurezza dei dati

Art. 17 Sorveglianza del trattamento dei dati 1 Le autorità abilitate assicurano che nel loro settore il trattamento dei dati si svolga conformemente alle prescrizioni. 2 Esse garantiscono in particolare che solo dati esatti e completamente aggiornati siano registrati in ADMAS o notificati all’organo competente.

Art. 18 Misure organizzative e tecniche 1 Le autorità abilitate prendono le necessarie misure organizzative e tecniche secon- do le disposizioni in materia di protezione dei dati, affinché questi ultimi siano pro- tetti contro la perdita, il trattamento, la consultazione o la sottrazione da parte di persone non autorizzate. Esse disciplinano in particolare l’accesso alle sedi in cui sono trattati i dati e controllano che i locali di lavoro non siano accessibili a persone non autorizzate.

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

2 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 14 giugno 19934 sulla protezione dei dati e gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 23 febbraio 20005 sull’informatica nell’Amministrazione federale. 3 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è responsabile per la manutenzione tecnica e per l’osservanza dei requisiti di sicurezza nonché per la ge- stione delle autorizzazioni di accesso.

Art. 19 Aggiornamento automatico Nell’ambito del trattamento dei dati, sono automaticamente aggiornati i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.

Sezione 6: Statistica

Art. 20 Statistica ADMAS L’Ufficio federale pubblica annualmente una statistica delle misure amministrative nell’ambito della circolazione stradale.

Art. 21 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca La comunicazione dei dati raccolti nel registro ADMAS a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell' ordinanza del 14 giugno 19936 sulla pro- tezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992 7 sulla statistica federale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 ottobre 19768 sull’ammissione alla circolazione di persone e vei- coli è modificata come segue:

Art. 118 e 129 Abrogati

4 RS 235.11 5 RS 172.010.58 6 RS 235.11 7 RS 431.01 8 RS 741.51

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2000

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz