AS 2000 2808
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Ginevra
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra
Modifica del 31 ottobre 2000
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 19951 concernente la sperimentazione di un modulo spe- ciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19802 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed),
Art. 7 Quarto e quinto anno di studi 1 Il quarto e il quinto anno di studi formano un’unità e sono costituiti da un’unità di integrazione pluridisciplinare e da diverse unità di formazione a orientamento pra- tico. 2 Inoltre il quinto anno di studi comprende un corso pratico a scelta. La facoltà di- sciplina la durata ed il programma di tale corso.
Art. 8 Esame alla fine del quinto anno di studi
1 La materia del quarto e del quinto anno di studi viene esaminata alla fine del
quinto anno di studi. 2 Sono ammessi all’esame gli studenti che hanno effettuato i corsi pratici e le verifi- che di conoscenze intermedie del quarto e del quinto anno di studi, dichiarati obbli- gatori dalla Facoltà. 3 Il contenuto e la valutazione dell’esame rispettano l’articolo 13 capoversi 2 e 3 e gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del 19 novembre 1980 3 sugli esami dei medici.
Art. 8a Abrogato
2808 2000-1386
Sperimentazione di un modulo speciale presso la Facoltà di medicina RU 2000 dell’Università di Ginevra
Art. 15 cpv. 2 e 3 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici del settore clinico sono sorvegliati da un pre- sidente d’esame.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
31 ottobre 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss