AS 2000 2828
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero (OAF)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Art. 1 Abrogato
Art. 2 Cassa di compensazione e Ufficio AI L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero.
Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva e lett. f e g 1 Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro cir- coscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di com- pensazione; i loro compiti sono in particolare: f. il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate diretta- mente dalla Cassa di compensazione; g. il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in d enaro.
Art. 4 cpv. 2 2 I rapporti d’ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di com-
1 RS 831.111
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Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2000
pensazione, ragguagli sulla gestione dell’assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.
Art. 5 Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi.
Titolo prima dell’art. 7 Concerne solo il testo francese
Art. 7 Condizioni Possono partecipare all’assicurazione facoltativa le persone che adempiono le con- dizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LAVS2, comprese le persone che sono as- soggettate all’assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.
Art. 8 Termini e modalità 1 La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla competente rappresentanza all’estero entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all’assicurazione facoltativa non è più possibile.
2 L’assicurazione inizia con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
Art. 10 Abrogato
Art. 11 Proroga dei termini Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugna- bile.
Art. 12 Recessione Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un trimestre.
2 RS 831.10
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Art. 13 cpv. 1-3 1 Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo sono esclusi dall’assicurazione. Lo stesso vale per gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell’anno successivo la rappresen- tanza all’estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giu- stificativi richiesti. 2 Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per racco- mandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione. Tale com- minatoria può essere inviata con l’intimazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 se- condo periodo. 3 L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i documenti non sono stati inoltrati.
Titolo prima dell’art. 13a D. Contributi
Art. 13a Persone tenute a pagare i contributi 1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l’obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contri- buti dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l’obbligo di contribu- zione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni. 3 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia ver- sato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13 b: a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un’attività lu- crativa; b. gli assicurati che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.
1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contri- buto minimo di 756 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra
756 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:
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Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendite (AVS + AI) ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr. fr. fr.
meno di 450 000 756 – 450 000 784 98 1 750 000 3 332 147
4 000 000 e oltre 9 800 –
Titolo prima dell’art. 14 Abrogato
Art. 14 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda all’inizio del periodo di contribuzione. L’interesse deducibile corrisponde alla media dei tassi d’interesse determinanti per il periodo di calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percen- tuale superiore o inferiore.
Abrogati
Art. 18a Contributi alle spese di amministrazione 1 I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all’importo massimo fis- sato nell’ordinanza dell’11 ottobre 19724 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS.
2 Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai
contributi.
Titolo prima dell’art. 19 Concerne solo il testo francese
Art. 20 cpv. 1 bis Abrogato
3 RS 831.101 4 RS 831.143.41
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Art. 22, 23 e 24 Abrogati
II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 ottobre 2000 1 Gli Svizzeri all’estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea possono aderire all’assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data, l’adesione non è più possibile. 2 I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito all’assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rima- nere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50° anno d’età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell’età legale di pen- sionamento. 3 I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono as- sicurati facoltativamente oltre tale data. 4 Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice domanda, all’assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del coniuge.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 Gli articoli 1, 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° aprile 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz