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AS 2000 2837

Ordinanza sulla concessione di fidussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane

Modifica dell’8 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 dicembre 19761 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane è modificata come segue:

3 Non vengono concessi contributi sui costi d’interesse:

b. a progetti di rifinanziamento, di rilievo di azienda e di risanamento, nella mi- sura in cui non si tratta di un riorientamento aziendale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 RS 901.21

2000-1836 2837