AS 2000 2837
Ordinanza sulla concessione di fidussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane
Modifica dell’8 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 dicembre 19761 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane è modificata come segue:
3 Non vengono concessi contributi sui costi d’interesse:
b. a progetti di rifinanziamento, di rilievo di azienda e di risanamento, nella mi- sura in cui non si tratta di un riorientamento aziendale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
1 RS 901.21
2000-1836 2837