AS 2000 2855
Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna
Modifica del 22 maggio 2000
La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:
I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losan- na è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva e lett. f-h I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: f. diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione; g. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quan- do il candidato ha superato l’esame previsto dall’ordinanza del 18 dicembre
19722 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conse-
guiti da Svizzeri; h. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se cor- rispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell’articolo 2 sono adempiute.
Art. 11 Ammissione di studenti provenienti dalle STS e dalle SUP 1 I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 sono ammessi al terzo semestre della sezione corrispondente al loro diploma. 2 I titolari di un diploma SUP possono essere ammessi al quinto semestre della se- zione corrispondente al loro diploma, dopo aver superato un esame di ammissione il cui livello equivale agli esami propedeutici.
3 Questo esame d’ammissione comprende due discipline di base (Matematica o
Analisi e Fisica generale del livello del 2° anno) e due discipline specifiche della sezione (del livello del 1° o del 2° anno).