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AS 2000 2855

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna

Modifica del 22 maggio 2000

La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:

I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losan- na è modificata come segue:

Art. 1, frase introduttiva e lett. f-h I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: f. diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione; g. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quan- do il candidato ha superato l’esame previsto dall’ordinanza del 18 dicembre

19722 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conse-

guiti da Svizzeri; h. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se cor- rispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell’articolo 2 sono adempiute.

Art. 11 Ammissione di studenti provenienti dalle STS e dalle SUP 1 I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 sono ammessi al terzo semestre della sezione corrispondente al loro diploma. 2 I titolari di un diploma SUP possono essere ammessi al quinto semestre della se- zione corrispondente al loro diploma, dopo aver superato un esame di ammissione il cui livello equivale agli esami propedeutici.

3 Questo esame d’ammissione comprende due discipline di base (Matematica o

Analisi e Fisica generale del livello del 2° anno) e due discipline specifiche della sezione (del livello del 1° o del 2° anno).