AS 2000 2864
Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico)
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 84 della Costituzione federale; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 1999 1 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 2, decreta:
Art. 1 Finalità 1 Al fine di proteggere la regione alpina, la Confederazione provvede, in collabora- zione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, a trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi. 2 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi rimanente sulle strade di transito nella regione alpina, l’obiettivo da conseguire quanto prima, ma al più tardi entro due anni dall’apertura della galleria di base del Lötschberg è di 650 000 viaggi an- nui. 3 Qualora l’obiettivo enunciato nei capoversi 1 e 2 sembri messo in pericolo, il Con- siglio federale definisce i passi intermedi in vista di detto trasferimento e prende le misure necessarie o le propone all’Assemblea federale. In caso di necessità, propone misure supplementari nell’ambito del messaggio relativo a una legge d’esecuzione dell’articolo 84 della Costituzione federale.
Art. 2 Misure 1 Gli obiettivi di cui all’articolo 1 devono essere conseguiti principalmente mediante l’attuazione tempestiva e mirata della riforma ferroviaria, della legge del 19 dicem- bre 19973 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, del decreto del 4 ottobre 19914 sul transito alpino e dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri per strada e per ferrovia (detto di seguito Accordo sui trasporti terre- stri).
RS 740.1
2864 1999-4598
Legge sul trasferimento del traffico RU 2000
2 Nel quadro delle sue competenze e nel limite delle sue possibilità, il Consiglio fe- derale incita le imprese ferroviarie a migliorare sostanzialmente la cooperazione transfrontaliera con le compagnie ferroviarie europee al fine di presentare un’offerta favorevole all’utente. 3 Il Consiglio federale adotta adeguate misure collaterali che contribuiscano a trasfe- rire il traffico e non siano discriminatorie nei confronti dei trasportatori svizzeri. In particolare, esse si fondano sulla legge del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie, sulla legge del 4 ottobre 19856 sul trasporto pubblico, sulla legge federale del 18 giugno 19937 sul trasporto viaggiatori, sulla legge sulla circolazione stradale8, sulla legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell’ambiente, sulla legge federale del 22 marzo 198510 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e sulla legge federale del 19 dicembre 199711 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 3 Pianificazione continua 1 Ogni due anni, il Consiglio federale riferisce sul trasferimento del traffico alle competenti commissioni parlamentari.
2 Il rapporto contiene in particolare:
a. una valutazione dell’efficacia delle misure adottate; b. gli obiettivi intermedi fissati per il periodo successivo; c. il modo di procedere per conseguire quanto prima l’obiettivo di trasferi- mento di cui all’articolo 1.
3 Il rapporto è redatto per la prima volta nella primavera del 2002.
4 Per il primo biennio successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sui trasporti ter- restri, l’obiettivo consiste in una stabilizzazione del traffico merci su strada attraver- so le Alpi al livello del 2000.
Art. 4 Tassa sui contingenti conformemente ad accordi internazionali in materia di trasporti 1 Il prelievo della tassa sui contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri secondo la normativa transitoria del- l’Accordo sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali in materia di tra- sporti è disciplinato dalla legge del 19 dicembre 199712 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempreché disposizioni speciali previ-
5 RS 742.101 6 RS 742.40 7 RS 744.10 8 RS 741.01 9 RS 814.01 10 RS 725.116.2 11 RS 641.81 12 RS 641.81
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ste negli accordi internazionali in materia di trasporti non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 I proventi della tassa di cui al capoverso 1 sono anzitutto utilizzati, previa detra- zione delle spese d’esecuzione, per il finanziamento dei provvedimenti di cui all’ar- ticolo 2. I proventi non utilizzati a tale scopo sono devoluti al Fondo per i grandi progetti ferroviari.
Art. 5 Ripartizione dei contingenti svizzeri 1 Nell’ambito dei contingenti svizzeri previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporti, il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, disciplina il numero e la ripartizione delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate, di veicoli a vuoto e di veicoli caricati con prodotti leggeri. Per i contingenti di 40 tonnellate, il Consiglio federale garantisce la parità di trattamento fra trasportatori svizzeri e stra- nieri. 2 A tal fine tiene conto in particolare dell’obiettivo di trasferimento del traffico di cui all’articolo 1 e la tutela della competitività dell’economia svizzera e dei traspor- tatori svizzeri. 3 Il Consiglio federale può subordinare l’assegnazione di una metà dei contingenti svizzeri a determinate condizioni come per esempio la prova dell’utilizzazione dei trasporti merci per ferrovia. L’altra metà dei contingenti è ripartita tra i Cantoni e da questi attribuita in modo autonomo tenendo conto delle necessità dei trasportatori. 4 Il commercio e il trasferimento a titolo gratuito di contingenti sono vietati. I con- tingenti non utilizzati decadono al più tardi due mesi dopo essere stati rilasciati.
Art. 6 Modifica del diritto vigente 1. La legge del 19 dicembre 1997 13 sul traffico pesante è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale, nonché l’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale 14; ...
Art. 4 cpv. 3 3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una re- stituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
13 RS 641.81 14 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 84, 85 e 196 numero 12 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Art. 10 cpv. 3 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.
2. La legge sulla circolazione stradale15 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64 bis della Costituzione federale16; ... Art. 2 cpv. 2
2 La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è
vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio fede- rale disciplina i dettagli.
Inserire prima dell’art. 54 (sezione 6)
1 Per garantire la realizzazione degli obiettivi della legge dell’8 ottobre
Garanzia di un traffico di tran- 199917 sul trasferimento del traffico e la fluidità e la sicurezza del traffi- sito scorrevole e sicuro co attraverso le Alpi, il Consiglio federale può adottare misure di ge- stione del traffico per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di mer- ci.
2 I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti con-
formemente all’obiettivo della legge sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.
Art. 54 cpv. 1 bis 1bis La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.
15 RS 741.01 16 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 17 RS 740.1; RU 2000 2864
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3. La legge federale del 22 marzo 198518 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale 19; ...
Art. 8 cpv. 1 lett. e
1 Sono computabili:
e. le spese delle installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d’intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso, le corsie e le aree di posteggio.
Art. 11 cpv. 2 primo periodo 2 La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l’agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi di protezione, lo sgombero della neve, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, i lavori necessari per una prontezza permanente d’esercizio degli impianti di regolazione del traffico, come anche le piccole riparazioni. ...
Art. 7 Referendum, entrata in vigore e validità
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale mette in vigore la presente legge al più tardi simultaneamente all’Accordo del 21 giugno 1999 20 sui trasporti terrestri. 3 La presente legge ha effetto sino all’entrata in vigore di una legge d’esecuzione dell’articolo 84 della Costituzione federale, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2010. Entro il 2006, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un mes- saggio concernente una legge d’esecuzione dell’articolo 84 della Costituzione fede- rale.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
18 RS 725.116.2 19 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 83, 86, 131 capoversi 1 lettera e e 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 20 FF 1999 5919
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.21
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
21 FF 1999 7547