AS 2000 2882
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 67 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. a e b
1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può
superare: a. 34 t per gli autotreni e gli autoarticolati; b. 32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi;
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2395
1 RS 741.11
2882 2000-2282