AS 2000 2883
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 15 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 3a cpv. 1 secondo periodo, cpv. 3 e 4
1 ... Al trasporto di fanciulli fino all’età di dodici anni si applicano i
capoversi 3 e 4.
3 I fanciulli al disotto di sette anni devono essere assicurati con un
dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 442.
4 I fanciulli dai sette ai dodici anni devono essere assicurati con un
dispositivo di sicurezza per fanciulli omologato in base al regola- mento ECE n. 44 oppure con le cinture di sicurezza a disposizione.
Art. 3b cpv. 1 Nota del regolamento ECE n. 22 RS 741.41 Allegato 2
Art. 5 cpv. 1, 2 e 2 bis
1 La velocità massima è di:
a. 80 km/h per:
1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,
2. gli autotreni,
3. gli autoarticolati,
4. i veicoli con pneumatici spikes;
b. 60 km/h per i trattori industriali;
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c. 40 km/h per:
1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimor-
chiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trat- tore; in casi speciali, l’autorità competente può autoriz- zare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnata- mente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,
2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi
speciali, l’autorità competente può permettere una velo- cità più elevata, segnatamente per interventi sulle auto- strade o sulle semiautostrade; d. 30 km/h per:
1. il traino di rimorchi agricoli non immatricolati,
2. il traino di rimorchi agricoli immatricolati, nella misura
in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,
3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.
2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a
100 km/h per:
a. autobus, esclusi gli autobus snodati; b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione. 2bis Abrogato
Art. 57 cpv. 2 secondo periodo
2 ... Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analo-
ghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d’illuminazione.
Art. 58 cpv. 5 primo periodo
5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la
visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m al minimo. ...
Art. 60 cpv. 2 e 3
2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore non deve
superare quello dei posti autorizzati.
3 Abrogato
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Art. 65 rinvio all’articolo (art. 9 cpv. 2 LCStr)
Art. 65a secondo periodo ... Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.
Art. 66 rinvio all’articolo (art. 9 cpv. 2 LCStr)
Art. 73 cpv. 2 lett. d
2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote
simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni: d. velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall’altra (art. 38 cpv. 1bis OETV) e non superino la larghezza massima di 2 m.
Art. 78 cpv. 1 ultimo periodo, cpv. 2 e 2 bis
1 ... Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi de-
terminati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.
2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso mas-
simi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi posso- no tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi: a. trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta; b. trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale; c. utilizzazione di veicoli cingolati per la preparazione di piste; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere ri- lasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per re- gioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni; d. trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale; e. trasporto di carri ferroviari e unità di carico nel trasporto combinato non accompagnato (art. 83) entro il territorio can- tonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone; il peso effettivo può essere al massi- mo di 44 tonnellate. 2bis Per gli autoveicoli di lavoro la cui sporgenza anteriore non supera i 4 m e per i veicoli agricoli con pneumatici larghi (allegato 3 n. 3 OETV), il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di cir- colazione come decisione dell’autorità, sempreché siano adempiute le altre prescrizioni concernenti pesi e dimensioni.
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Art. 87 cpv. 3 lett. d e f
3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola:
d. i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle fo- reste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario; f. le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conser- vazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici.
Art. 91 cpv. 4 lett. e nonché cpv. 6
4 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano uti- lizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.).
6 Abrogato
Art. 92 cpv. 3, 4 secondo periodo e cpv. 7
3 I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capo-
verso 1, sono rilasciati: a. per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della legge federale del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, LDerr), che non sono congelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 11 e 13 dell’ordinanza del 1° marzo
19954 sulle derrate alimentari, ODerr) e la cui data di consu-
mo (art. 25 e 26 ODerr) non supera i 30 giorni; b. per il trasporto di animali da macello e cavalli da competizio- ne; c. per il trasporto di fiori recisi; d. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili; e. per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali nel quadro del mandato legale di prestazioni co- me anche per viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità; f. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie come anche di linee industriali (ad es. linee elettriche, idriche, di telecomunicazione); g. per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.
3 RS 817.0 4 RS 817.02
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4 ... Se due giorni consecutivi cadono sotto il divieto di circolare la
domenica (art. 91 cpv. 1), può essere rilasciato un permesso per il tra- sporto di derrate alimentari il secondo giorno (cpv. 3 lett. a).
7 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico
può essere occupato da altre merci.
Art. 93 cpv. 2
2 Il permesso, compilato sul modulo «Permessi speciali» (art. 150 cpv.
2 lett. f dell’ordinanza del 27 ottobre 19765 sull’ammissione alla cir-
colazione di persone e veicoli, OAC), deve contenere indicazioni cir- ca la natura della merce trasportata, i luoghi di carico e di destinazio- ne, l’itinerario e il giorno del trasporto.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 Gli articoli 3a capoverso 1 secondo periodo, capoversi 3 e 4 nonché 60 capoversi 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.
15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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5 RS 741.51
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