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AS 2000 2890

Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

del 1° novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11, 12 e 21 della legge del 18 giugno 1993 1 sul trasporto viaggiatori (LTV); in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 2 fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3, ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle pro- fessioni di trasportatore su strada e il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada.

2 Essa si applica alle imprese con sede in Svizzera, che:

a. sono iscritte nel registro di commercio; o b. in quanto imprese individuali, non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un’azienda di tr asporti. 3 Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non è necessaria alcuna autorizza- zione di accesso.

RS 744.103 3 Nell’Allegato I sezione 1 dell’Accordo si rinvia alla Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, p. 1) modificata da u l- timo dalla Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, p. 17).

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Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Prova dell’onorabilità (art. 10 LTV)

Per provare l’onorabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all’articolo 9 capoverso 2 LTV. Questo estratto non deve essere più vecchio di tre mesi.

Art. 3 Prova della capacità finanziaria (art. 11 LTV) 1 La prova della capacità finanziaria avviene sulla base degli ultimi conti annuali, che comprendono il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni4.

2 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

a. il bilancio d’apertura; b. un piano d’esercizio; c. attestazioni concernenti i crediti d’esercizio accordati all’impresa; d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell’impresa, in particolare con i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della pro- prietà. 3 I conti annuali o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali. 4 Il capitale proprio deve ammontare almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per tutti gli altri veicoli.

Art. 4 Prova della capacità professionale (art. 12 LTV)

1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui

all’articolo 9 capoverso 2 LTV deve presentare uno dei seguenti documenti: a. un certificato di capacità secondo la sezione 3 della presente ordinanza; b. un certificato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle cor- rispondenti direttive 5 della Comunità europea; c. un certificato federale di capacità di «agente di trasporto su strada con certi- ficato federale di capacità»; d. un diploma federale di «responsabile di trasporto su strada diplomato». 2 Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore in questione.

4 RS 220

5 In particolare le direttive menzionate nella nota 3.

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Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

Art. 5 Svolgimento dell’esame 1 Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale: a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG); b. Unione dei trasporti pubblici (UTP); c. Les Routiers Suisses.

2 Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corri-

sponde alla direttiva 96/26/CE 6. 3 Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’am- missione a questo esame conformemente alla direttiva della Comunità europea men- zionata nel capoverso 2.

4 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev’essere

approvato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

5 L’UFT deve approvare il regolamento d’esame.

Art. 6 Rilascio del certificato di capacità 1 Gli organizzatori degli esami comunicano all’UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l’esame.

2 L’UFT allestisce i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

3 Esso ritira i certificati di capacità che sono stati ottenuti in modo illecito.

4 L’UFT tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Informazione delle autorità estere Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l’UFT ne informa l’autorità competente all’estero se l’infrazione può com- portare il ritiro dell’autorizzazione.

Art. 8 Disposizione transitoria Per la loro domanda di accesso alle professioni di trasportatore su strada, le imprese di trasporto che hanno effettuato trasporti internazionali di persone o di merci prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono tenuti fino al 31 dicembre 2001 a fornire la prova della loro capacità professionale. Detta prova dev’essere pre- sentata entro il 31 dicembre 2003.

6 Cfr. nota 3.

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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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