AS 2000 2907
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 89ter Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2388
1 RS 831.201
2000-2266 2907