AS 2000 2908
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 27a titolo Vertenze in materia di comunicazione di dati
Art. 27b Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati L’articolo 209ter OAVS2 è applicabile per analogia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz