AS 2000 2909
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modifica come segue:
Capitolo 6: Disposizioni speciali
Art. 60b 1 Nei casi di cui all’articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche parti- colari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolu- mento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assogget- tato o per altri gravi motivi.
Titolo prima dell’art. 60c Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 60c Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19873 sulle deroghe all’obbligo del segreto nella previ- denza professionale e sull’obbligo d’informazione degli organi dell’AVS/AI è abro- gata.