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AS 2000 2913

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:

Capitolo 1a: Fatturazione

Art. 69a

1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:

a. le date delle cure; b. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi. 2 Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.

Art. 122 Abrogato

Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all’articolo 102a capoverso 7 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli arti- coli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedu- ra amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 102a capoverso 5 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assogget- tato o per altri gravi motivi.

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