AS 2000 2913
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Capitolo 1a: Fatturazione
Art. 69a
1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:
a. le date delle cure; b. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi. 2 Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.
Art. 122 Abrogato
Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all’articolo 102a capoverso 7 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli arti- coli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedu- ra amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 102a capoverso 5 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assogget- tato o per altri gravi motivi.