AS 2000 2915
Ordinanza 01 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria
Ordinanza 01 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria
dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicu- razione contro gli infortuni, ordina:
Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari al 2,7 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capo- verso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 1999 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 1996, l’indennità di rincaro è fissata come segue:
Anno dell’infortunio Indennità di rincaro in % della rendita
1996 3,2 1997 2,7 1998 2,7 1999 1,4 2000 0,0
Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicem- bre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.
RS 832.205.27
2000-2153 2915
Indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni RU 2000 obbligatoria
Art. 3 L’ordinanza 99 del 25 novembre 19983 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.
Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1998 2982