AS 2000 2919
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 34 Ex art. 35
Sezione 4a: Comunicazione di dati
Art. 34a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 1 Nei casi di cui all’articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli arti- coli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedu- ra amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato se l’assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati.
Art. 34b Contestazioni L’assicurazione militare decide mediante decisione incidentale le contestazioni rela- tive alla comunicazione di dati.
Art. 35 Abrogato