AS 2000 2924
Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19811 relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà è modificata come segue:
Titolo Aggiungere l’abbreviazione «OLCAP»
Art. 9 cpv. 3 e 4 3 I programmi di ricerca devono essere sottoposti per approvazione al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento).
4 Abrogato
Art. 12 cpv. 2 2 L’Ufficio federale decide in merito alla pubblicazione dei risultati dei mandati di ricerca.
Art. 27b Occupazione delle abitazioni 1 La riduzione suppletiva I si applica alle abitazioni con al massimo due vani in più rispetto al numero di inquilini. 2 La riduzione suppletiva II si applica alle abitazioni con al massimo un vano in più rispetto al numero di inquilini. I nuclei familiari con un minorenne possono occupa- re un’abitazione con al massimo due vani in più rispetto al numero degli inquilini. 3 Le abitazioni che non superano i tre vani non sottostanno alle prescrizioni d’occu- pazione.
Art. 28 cpv. 3 bis 3bis Il reddito imponibile delle persone in formazione che vivono nella stessa eco- nomia domestica non è computato fino all’età di 25 anni.
1 RS 843.1
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Costruzione di abitazioni e accesso alla loro proprietà RU 2000
Art. 37 cpv. 1 1 L’aiuto federale diretto è concesso soltanto a persone maggiorenni in possesso del- la cittadinanza svizzera, della cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea o del permesso di domicilio.
II
1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 L’articolo 37 capoverso 1 entra in vigore alla stessa data dell’accordo del 21 giu- gno 19992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confede- razione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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2 RS ...; RU ... (FF 1999 5978)
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