AS 2000 2951
Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca
Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (Ordinanza RIPOL)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 sul sistema informatizzato di ricerca è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo tedesco
Art. 3 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a-c nonché 3 lett. c e h 1 Le autorità seguenti possono notificare all’Ufficio federale segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo 2 per inserirle nel RIPOL: b. l’Ufficio federale di giustizia; 2 Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL: a. l’Ufficio federale di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allontanamento nei confronti degli stranieri che mettono in peri- colo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un’autorità della Confederazione o dei Cantoni per scopi giusta l’articolo 2; b. il Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perse- guimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale; c. l’Ufficio federale di giustizia per l’assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori; 3 Le autorità seguenti possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempi- mento dei loro compiti legali: c. l’Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia e le autorità della giustizia militare per la ricerca di persone;