AS 2000 2959
Ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe
Ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19961 sullo stipendio dei funzionari fuori classe è modificata come segue:
Art. 5 Deroghe valide per il 2001 per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confederazione 1 La deduzione conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a è di 20 667 fran- chi. 2 L’aumento conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b è di 9663 franchi.
3 Per il 2001, l’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 4 è di
4362 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2510
1 RS 172.221.105
2000-2607 2959