AS 2000 2960
Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale dell'Amministrazione generale della Confederazione nel 2001
Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale dell’Amministrazione generale della Confederazione nel 2001
dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 36 capoverso 4 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 1, ordina:
Art. 1 Assegno Nel 2001 i funzionari e gli altri agenti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Politecnici federali, dei servizi del Parlamento e dei Tribunali federali il cui rap- porto d’impiego è iniziato prima del 1° gennaio 2001 e non è sciolto al momento del versamento ricevono un assegno unico.
Art. 2 Altri agenti Per altri agenti s’intendono gli agenti il cui rapporto d’impiego è retto dall’articolo 62 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 o dalle pertinenti ordina nze.
Art. 3 Importo dell’assegno 1 L’assegno ammonta allo 0,5 per cento dello stipendio secondo l’articolo 36 del- l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927. 2 Gli apprendisti hanno diritto a un assegno di 100 franchi, a prescindere dalla du- rata del rapporto d’impiego. 3 L’importo dell’assegno per gli agenti occupati a tempo parziale dipende dal loro grado di occupazione al momento del versamento.
Art. 4 Eccezioni Non hanno diritto all’assegno: a. i funzionari e gli altri agenti le cui prestazioni non sono valutate almeno sufficienti; b. i funzionari e gli altri agenti nei confronti dei quali è pendente un procedi- mento disciplinare; c. gli altri agenti impiegati per un breve periodo o irregolarmente; d. i pensionati rioccupati dalla Confederazione.
RS 172.221.109 1 RS 172.221.10
2960 2000-2590
Versamento di un assegno unico al personale dell’Amministrazione generale RU 2000 della Confederazione nel 2001
Art. 5 Versamento 1 L’assegno è versato dal servizio presso cui l’agente è impiegato al momento del versamento. 2 Se al momento del versamento l’agente è in congedo di lunga durata o in congedo non pagato, l’assegno gli è versato unitamente al primo stipendio successivo alla ripresa del lavoro.
Art. 6 Ripercussioni L’assegno non si ripercuote sulla 13a mensilità, sulla gratificazione per anzianità di servizio, sul godimento dello stipendio o sull’indennità di vacanze.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz