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AS 2000 2978

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione del- l’esercito è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 1 Per la preparazione delle vivande da parte di ristoranti o privati è pagata la seguen- te indennità, compresi l’uso della cucina e il combustibile: a. per persona e giorno di sussistenza (fino a 20 persone): Fr.

(colazione fr. 1.20, pranzo o cena fr. 2.40) 6.– b. tuttavia, a partire da 21 persone, per giorno al massimo: (colazione fr. 24.-, pranzo o cena fr. 48.-) 120.–

Art. 25 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Adolf Ogi

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1 RS 510.301.1

2978 2000-1302