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AS 2000 2979

Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra

Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra

del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:

Art. 1

1 La Confederazione può accordare mutui senza interesse alla Fondazione per gli

immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni. 2 La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fon- do perso.

Art. 2 La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire: a. le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR); b. i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

Art. 3 Sono abrogati: a. il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI); b. il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

RS 617.0 1 FF 2000 393 2 RU 1996 2682 3 RU 1998 1460

1999-5823 2979

Aiuti finanziari alla FIPOI. LF RU 2000

Art. 4

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2000 3142

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