AS 2000 2989
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea
del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle misure economiche esterne; viste le disposizioni dell’accordo in forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 2 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall’altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni dei prodotti originari della Comu- nità europea elencati nell’articolo 2.
Art. 2 Contingenti doganali L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:
Voce di tariffa3 Designazione della merce Quantitativi
0505.1090 Piume delle specie utilizzate per l’imbottitura e piume non 13.2 t netto gregge, lavate
2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate 38.5 milioni l
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
2202.9090 Altre bevande non alcoliche 14.3 milioni l
2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 266.2 t netto 1,35 g
2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco 108.9 t netto
in qualsiasi proporzione
Art. 3 Dazi all’importazione All’importazione sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge del 9 ottobre 1986 4 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
RS 632.422.0
2000-2689 2989
Tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la CE RU 2000
Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale
1 L’Amministrazione federale delle dogane assegna le quote del contingente doga-
nale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande; per i prodotti delle voce di tariffa 2402.2020 e 2403.1000, l’ordine di accettazione delle dichiara- zioni doganali. 2 Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, l’assegnazione si fa proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.
Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane corredate dell’originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione do- ganale.
Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all’importazione è effettuato dall’Amministrazione fe- derale delle dogane ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d’origine.
Art. 7 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19965 relativo al- l’Accordo del 22 luglio 19726 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità econo- mica europea.
Art. 8 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettro- nica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 0.632.401.3 6 RS 0.632.401